Sospensione della sentenza
L’art. 111 stabilisce che in caso di eccezionale gravità ed urgenza, il Consiglio di Stato su istanza di parte, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
L’art. 111 stabilisce che in caso di eccezionale gravità ed urgenza, il Consiglio di Stato su istanza di parte, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.