Sospensione e interruzione del processo. Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
L’art. 79 stabilisce che i casi di sospensione del processo sono disciplinati dal codice di procedura civile (artt.295-298), dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea. Stesso discorso vale per i casi di interruzione del processo: il codice rinvia alle disposizione del codice di procedura civile (artt.299-305). L’ultimo comma dell’art. 79 del codice precisa che le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili e sono decise in camera di consiglio. In caso di sospensione del giudizio, l’art. 80 stabilisce che, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione. Per quanto riguarda l’interruzione, il secondo comma dell’art. 80 stabilisce che il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. Se non avviene la prosecuzione il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.