Termini e modalità dell'istruttoria
Secondo l’art. 68, il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori, stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione. Secondo l’art. 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova, viene delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni. L’art.
68 precisa inoltre che, se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta deve essere formulata mediante rogatoria o per delega al console competente e che si applica la disciplina prevista dall’art. 204 del c.p.c. (“Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani”). L’ultimo comma dell’art. 68 del codice, precisa poi che il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.