Termini per le impugnazioni
Secondo l’art. 92, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza. Lo stesso articolo fa delle puntualizzazioni per quanto riguarda due mezzi di impugnazione: la revocazione straordinaria (art. 395, nn. 1,2,3 e 6 cp.c) e l’opposizione di terzo (art. 108, comma 2, del codice del processo amministrativo).
Il termine di 60 giorni per poter impugnare la sentenza, che in generale decorre dal giorno della notificazione, in questi casi, (revocazione straordinaria, art. 395, n.. 1,2,3 e 6, c.p.c. e opposizione di terzo revocatoria, ex art. 108, comma 2 c.p.a. e
art.404, comma 2, c.p.c) decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.
Come viene precisato dal comma 3 dell’art. 92, se non vi è la notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (revocazione ordinaria) del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questo principio (art. 92, comma 3, c.p.a.) non si non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione. Il quinto comma dell’art. 92, specifica che, al di là del regime della competenza, l’ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza può essere impugnata in base al disposto contenuto dall’art. 62 del codice del processo amministrativo (appello cautelare).
Non costituiscono invece decisioni implicite sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all’art.36, comma 1, (pronunce interlocutorie), né tantomeno quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.