Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
A norma dell’art. 115 del codice, le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. Inoltre, i provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. L’ultimo comma precisa che, ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.