TUTELA ANTICIPATA: giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Secondo l’art. 129, i provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali che attengono all’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. (Il secondo comma precisa che fuori dai casi suindicati, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 dell’art. 129 (atti di
esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali) è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti). A pena di decadenza, tale ricorso (art. 129, comma 1), entro tre giorni (dalla pubblicazione o dalla comunicazione), deve essere notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione. Il ricorso va poi depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. A norma del comma 4 dell’art. 129, le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e
notificazione.
L’udienza di discussione, come previsto dal comma 5, si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. Come precisato dal comma 6, la motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. La sentenza non appellata viene comunicata alla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto riguarda il ricorso di appello, come prevede il comma 8, dalla pubblicazione della sentenza, deve essere entro due giorni, a pena di decadenza notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4. Va poi depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico e depositato inoltre alle segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni dell’art. 129 e non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5 (relativo ai termini e alle forme speciali di notificazione, in particolare non vale la proroga dei termini se il giorno di scadenza del termine è sabato, pertanto il sabato verrà conteggiato), e 54, commi 1 e 2 (pertanto non vale la sospensione dei termini dall’1 agosto al 15 settembre e non può essere autorizzato eccezionalmente, la presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, anche se la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile).