TUTELA ANTICIPATA: giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Secondo l’art. 129, i provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali che attengono all’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale  amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. (Il secondo comma precisa che fuori dai casi suindicati, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 dell’art. 129 (atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali) è impugnabile soltanto alla conclusione del  procedimento elettorale, unitamente all'atto di  proclamazione  degli  eletti). A pena di decadenza, tale ricorso (art. 129, comma 1), entro tre giorni (dalla pubblicazione o dalla comunicazione), deve essere notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli  eventuali  controinteressati;  in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l’atto impugnato  rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta il  giorno stesso della predetta affissione. Il ricorso va poi depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. A norma del comma 4 dell’art. 129, le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  il numero  di  fax  da  valere  per  ogni  eventuale   comunicazione   e
notificazione.
L’udienza di discussione, come previsto dal comma 5, si celebra, senza  possibilità  di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine  di  tre giorni dal deposito del ricorso,  senza  avvisi.  Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con  sentenza  in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. Come precisato dal comma 6, la motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. La sentenza non appellata viene comunicata alla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto riguarda il ricorso di appello, come prevede il comma 8, dalla pubblicazione della sentenza, deve essere entro due giorni, a pena di decadenza notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore, esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno stesso  della  predetta  affissione;  per  le  parti  costituite  nel giudizio  di  primo  grado  la  trasmissione   si   effettua   presso l'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  il  numero  di  fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4. Va poi depositato in copia presso il tribunale   amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico e depositato inoltre alle segreteria del Consiglio  di  Stato,  che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. Nel giudizio di  appello si applicano le disposizioni dell’art. 129 e non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5 (relativo ai termini e alle forme speciali di notificazione, in particolare non vale la proroga dei termini se il giorno di scadenza del termine è sabato, pertanto il sabato verrà conteggiato), e 54, commi 1 e 2 (pertanto non vale la sospensione dei termini dall’1 agosto al 15 settembre e non può essere autorizzato eccezionalmente, la presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, anche se la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile).