La collaborazione tra imprese
I consorzi tra imprese
Il consorzio è un contratto con il quale due o più imprenditori creano un'organizzazione comune per disciplinare o svolgere determinate fasi della loro attività. L'unico requisito richiesto dal punto di vista soggettivo a tutti i consorzi è che il contratto sia stipulato da imprenditori. Dal punto di vista formale, il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità a deve indicare l'oggetto e la durata del consorzio, la sede dell'eventuale ufficio, le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, le condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati, i casi di recesso e esclusione, le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi, le quote dei singoli consorziati o i criteri per la loro determinazione in caso di consorzio per il contingentamento della produzione o degli scambi.
La struttura organizzativa del consorzio è generalmente composta da un'assemblea con funzioni deliberative e un organo direttivo con funzioni di gestione e controllo.
Sulla base di una prima classificazione, costruita sull'oggetto del consorzio, possiamo distinguere tra consorzi anticoncorrenziali, consorzi di cooperazione aziendale e, secondo alcuni, consorzi di servizi. I consorzi anticoncorrenziali hanno ad oggetto la limitazione della reciproca concorrenza sul mercato da parte di imprenditori che svolgano la medesima attività o attività similari. Esempio tipico di tale tipologia di consorzio è il contingentamento della produzione o degli scambi. I consorzi di cooperazione aziendalesono quelli che hanno ad oggetto lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'impresa e rispondono all'esigenza di riduzione dei costi e di favorire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Alcuni autori riconoscono, infine, come autonoma forma di consorzi il consorzio di servizi,creato con l'intento di svolgere in comune le attività di servizio.
Un'ulteriore distinzione rilevante con riferimento ai consorzi è quella tra i consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna. Solo per questi ultimi, infatti, è previsto un regime di pubblicità legale, la creazione di un fondo patrimoniale e la necessità che siano specificate le persone alle quali sono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri.
E' opportuno, infine, dare conto del fatto che spesso lo scopo consortile è perseguito attraverso l'utilizzo delle forme societarie e la creazione di cd. società consortili.
La joint venture
La joint venture (o associazione temporanea di imprese) è una forma di collaborazione tra imprese avente come oggetto lo svolgimento in comune di uno specifico affare, allo scopo di contenere i costi, aumentare la competitività, sviluppare nuove tecnologie e favorire la ricerca.
Sotto il profilo del controllo è possibile distinguere tra shared managementi joint venture in cui tutte le imprese hanno un ruolo equilibrato e paritario nella gestione e dominant parent joint venture in cui la gestione è affidata in via dominante ad una sola delle imprese.
A seconda di quale sia l'oggetto dell'attività in comuneè, poi, possibile distinguere tra joint venture verticale o orizzontale. La joint venture verticaleha per oggetto il coordinamento di attività che, seppur rivolte verso un obiettivo comune, sono disomogenee tra loro e riguardano imprese collocate in posizioni diverse nella filiera produttiva. La joint venture orizzontale, invece, riguarda imprese che svolgono attività simili occupandosi della medesima fase della produzione.
Si può infine distinguere tra joint venture incorporated o unincorporated a seconda che dall'accordo tra le imprese nasca o meno un nuovo soggetto giuridico.
Il gruppo europeo di interesse economico
Una cooperazionetra imprese è possibile anche a livello transnazionale attraverso la creazione di un gruppo europeo di interesse economico, introdotto negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione Europea dal regolamento n. 2137 del 1985.
Il Geie può essere costituito da persone fisiche o giuridiche, non necessariamente imprenditori, che svolgono attività economica. La costituzione avviene mediante contratto redatto per iscritto a pena di nullità, nel quale devono essere indicati la denominazione con l'indicazione che si tratta di un Geie, la sede da situarsi nell'UE, l'oggetto, il nome dei membri e la durata. La pubblicazione del contratto nella Gazzetta Ufficiale ha efficacia dichiarativa, mentre la sua iscrizione nel Registro delle imprese efficacia costitutiva.
Il recesso e l'esclusione dei membri sono previsti al verificarsi dei presupposti fissati nel contratto. Il recesso può poi aversi in presenza di giusta causa o di accordo unanime degli altri membri mentre l'esclusione per gravi inadempienze, perdita dei requisiti soggettivi e assoggettamento a procedura concorsuale. L'ammissione di nuovi membri richiede l'unanimità.
La struttura organizzativa è composta da un organo collegiale e un organo amministrativo.
Il Geie deve obbligatoriamente tenere le scritture contabili e delle obbligazioni dallo stesso contratte rispondono tutti i membri solidalmente e illimitatamente in via sussidiaria rispetto al gruppo. In caso di insolvenza, il Geie che esercita attività commerciale è esposto a fallimento.
Tale forma di cooperazione tra imprese si scioglie per giusta causa, scadenza del termine, conseguimento dell'oggetto o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, venir meno della pluralità o della diversa nazionalità dei membri.