Esercizio impresa e capacità di agire
- Esercizio impresa da parte di soggetto incapace
- Esercizio impresa da parte di soggetto limitatamente capace
- Capacità e impresa agricola
- Conseguenze esercizio autorizzato attività d'impresa
- L'incompatibilità
Esercizio impresa da parte di soggetto incapace
Per l'ordinamento giuridico italiano sono incapaci di agire il minore e l'interdetto.
Con riferimento al minore, egli non può mai avviare una nuova impresa né altri possono farlo in suo nome e nel suo interesse, ma, nel caso in cui un'impresa gli venga trasmessa per successione o donazione, il tribunale competente può autorizzare il suo rappresentante legale a continuare l'attività e a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'impresa. L'autorizzazione del tribunale conferisce al rappresentante legale del minore amplissimi poteri, essendo richiesta un'apposita autorizzazione solo per quegli atti non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività imprenditoriale, come, ad esempio, la vendita dell'immobile in cui si trovano i locali dell'impresa. Occorre specificare che fino a che non sia intervenuta l'autorizzazione del Tribunale, il giudice tutelare può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa per evitarne l'interruzione.
Quanto detto per il minore vale anche per l'interdetto, con la sola specificazione che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in suo nome e per suo conto può riguardare anche un'impresa dallo stesso avviata prima che intervenisse l'interdizione.
Esercizio impresa da parte di soggetto limitatamente capace
L'ordinamento giuridico italiano considera limitatamente capaci di agire il minore emancipato, l'inabilitato e il soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.
La posizione del minore emancipato si caratterizza rispetto a quella del minore non emancipato per il fatto che egli può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova attività di impresa. L'autorizzazione gli conferisce la piena capacità di agire con la conseguenza che non è necessario l'ausilio del curatore né per poter esercitare l'impresa né per svolgere gli atti non direttamente connessi con tale esercizio.
L'inabilitato, come l'incapace, non può avviare una nuova impresa ma può essere solo autorizzato a proseguire l'esercizio di una già esistente. L'autorizzazione comporta per l'inabilitato la possibilità di compiere gli atti relativi alla gestione ordinaria dell'impresa in prima persona con l'assistenza di un curatore. Sarà invece necessario il consenso di quest'ultimo per compiere gli atti di gestione straordinaria e quelli non direttamenti connessi con l'esercizio dell'impresa. In determinati casi il tribunale può subordinare l'autorizzazione alla continuazione dell'attività imprenditoriale alla nomina di un institore da parte dell'inabilitato con il consenso del curatore. Tale figura ha i poteri generali di esercizio dell'impresa, di una sua sede secondaria o di un suo ramo.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, infine, può iniziare o continuare un'attività di impresa personalmente a meno che non sia diversamente disposto con decreto da parte del giudice tutelare. Infatti l'assistenza o la rappresentanza esclusiva da parte dell'amministratore di sostegno non sono generalizzate ma necessitano della specificazione degli atti ai quali si riferiscono.
Capacità e impresa agricola
Tutta la specifica disciplina sinora analizzata trova applicazione esclusivamente con riferimento all'esercizio di impresa commerciale, mentre con riferimento all'impresa agricola continuano ad applicarsi le norme di diritto comune relative al compimento di atti da parte di incapaci e limitatamente capaci di agire.
Conseguenze esercizio autorizzato attività d'impresa
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa rende il soggetto incapace o limitatamente capace un vero e proprio imprenditore commerciale e lo espone a tutte le conseguenze che da ciò derivano, compresa l'assoggettabilità a fallimento.
L'incompatibilità
Dagli incapaci vanno tenuti distinti i soggetti che hanno un'incompatibilità con l'esercizio dell'impresa. Generalmente l'incompatibilità è posta in capo a soggetti che esercitano determinati uffici e professioni e può conseguire, in via temporanea, alla condanna per bancarotta o ricorso abusivo al credito in caso di fallimento.