I fondamenti delle ultime riforme
Il diritto societario è stato interessato, in special modo negli ultimi anni, da una serie di fondamentali provvedimenti legislativi. L’ultimo di tali interventi del legislatore, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (nel testo definitivo aggiornato al D.Lgs. n. 37/2004, entrato in vigore dal 1° gennaio 2004) ha inciso in modo talmente radicale sulla disciplina delle società di capitali e, in particolare, delle s.p.a. e delle s.r.l., da essere stata definita, a ragione, una vera e propria riforma del diritto societario.
La riforma in questione ha interessato molteplici aspetti della vita societaria ma autorevole dottrina ha individuato alcune finalità e fondamenti comuni alle novelle introdotte. Lo scopo principale, difatti, è stato quello di contemperare al meglio due esigenze che spesso avevano dato luogo a contrasti e inefficienze del sistema. Da un lato, si è cercato di garantire una flessibilità di gran lunga maggiore degli schemi societari, permettendo, in tal modo, l’adattamento della veste giuridica alle mutevoli necessità del mercato e della vita societaria; solo attraverso una significativa valorizzazione degli spazi riservati all’autonomia statutaria e una semplificazione degli adempimenti burocratici, infatti, è possibile restituire alle società che operano nel nostro Paese quel dinamismo e quell’organizzazione snella e fluida, tali da renderle idonee a competere con le imprese di tutto il mondo.
Dall’altro lato, tuttavia, il legislatore era conscio del dovere di conciliare l’impulso alla efficienza e alla competitività con altre esigenze, anch’esse degne della primaria importanza. Tra queste, spicca la necessità di apprestare adeguate garanzie di trasparenza delle operazioni societarie che possano avere sensibili riflessi sul mercato e sugli investitori. Era imprescindibile evitare, in definitiva, che l’accrescimento di flessibilità a favore delle imprese si ripercuotesse negativamente sulle esigenze di informazione, di trasparenza del mercato e di corretta gestione finanziaria, specie quando sono coinvolte società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (in primis le società per azioni c.d. “aperte”).