La concorrenza nell'Unione Europea
La disciplina della concorrenza, del resto, è stata sin da subito considerata il cuore della realizzazione di un'unione economica, perseguita in via prioritaria dall'UE rispetto all'unione politica. Le politiche relative, pertanto, sono state strutturate al fine di realizzare un mercato unico che favorisca imprese e consumatori, di impedire l'abuso del potere economico di cui eventualmente godano determinate imprese, di accrescere la competitività e razionalizzare la produzione e la distribuzione.
Le pratiche anticoncorrenziali
Nel sistema UE sono considerate anticoncorrenziali e, di conseguenza, sono vietate leintese restrittive della concorrenza,gli abusi di posizione dominante, le concentrazioni e gli aiuti di Stato alle imprese.
In particolare, le intesesono vietate e nulle se comportano un aumento dei prezzi, limitano la produzione o il progresso tecnico, comportano una ripartizione dei mercati o generano discriminazioni commerciali. Ciò a meno che esse, senza eliminare la concorrenza in una parte sostanziale di mercato, siano in grado di generare progresso tecnico o siano vantaggiose per i consumatori.
L'abuso di posizione dominante è vietato nella misura in cui dallo sfruttamento del possesso da parte di un'impresa di una posizione vantaggiosa all'interno del mercato deriva un pregiudizio al commercio tra gli Stati. Esso può estrinsecarsi nello sfruttamento dei consumatori e dei clienti, nell'esclusione dei potenziali concorrenti dal mercato, nella discriminazione tra consumatori, tra clienti o tra concorrenti.
Le concentrazioni, ovverosia le fusioni e le associazioni tra imprese, rilevano a livello comunitario quando superano una certa soglia dimensionale, sotto la quale il controllo sulle stesse rimane di competenza degli Stati membri. L'Unione Europea vieta le concentrazioni in grado di provocare restrizioni significative della concorrenza e può autorizzare quelle a rischio in presenza di determinate condizioni che preservino l'efficienza del mercato.
L'UE, infine, vieta gli aiuti di Stato, ovverosia i sussidi statali rivolti alle imprese e la concessione di sgravi in grado di falsare le regole della concorrenza. Per essere configurati aiuti di Stato illeciti, tuttavia, il sussidio o lo sgravio devono essere rivolti solo ad alcune attività e non a tutto lo Stato. Ciò, però, esclusivamente in via generale, in quanto sono potenzialmente ammissibili anche quegli aiuti che, pur non rivolti indistintamente a tutte le attività ma solo ad alcune di esse, siano destinati allo sviluppo economico regionale, siano volti ad incentivare particolari comportamenti ritenuti meritevoli, come l'innovazione o la salvaguardia dell'ambiente, siano aiuti settoriali autorizzati dalla Commissione.
Gli organi di vigilanza a tutela della concorrenza
La centralità delle politiche di concorrenza e la necessità di un corretto funzionamento del mercato interno hanno reso necessario la realizzazione di un idoneo apparato di vigilanza per la loro tutela.
Al vertice di tale apparato c'è il Consiglio dell'Unione che emana i regolamenti e le direttive, affrontando anche i temi della concorrenza.
Il ruolo più importante, tuttavia, è svolto dalla Commissione, la quale programma le azioni a tutela della concorrenza, applica la normativa, stabilisce le eventuali esenzioni, avvia le istruttorie per presunte violazioni della disciplina autonomamente o su ricorso di cittadini o Stati e commina le eventuali sanzioni. All'interno di tale organo è istituita a tal fine una specifica figura, quella del Commissario europeo per la concorrenza, alla quale fa capo la Direzione generale per la concorrenza.
Le decisioni prese dalla Commissione possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, che costituisce il terzo ed ultimo organo preposto alla tutela della disciplina sovranazionale della concorrenza.