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La ditta e l'insegna

di Valeria Zeppilli - Meno rilevanti rispetto al marchio ma comunque importanti e regolamentati elementi distintivi dell'impresa sono la ditta e l'insegna.  

La ditta

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La ditta è il segno distintivo che indica il nome commerciale sotto il quale è esercitata l'impresa, che non necessariamente coincide con il nome civile dell'imprenditore e che, salvo il caso in cui venga usato come marchio, non necessariamente deve essere collegato ai beni o servizi offerti.

Il titolare della ditta ha diritto all'uso esclusivo della stessa, che, tuttavia, non può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri imprenditori, ma solo di quelli che, per l'oggetto dell'attività e il luogo in cui essa è prestata, siano con lui in rapporto concorrenziale. 

Verità e novità della ditta

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La libertà di scelta della ditta da parte dell'imprenditore trova un limite in due principi che la stessa deve sempre rispettare.

Innanzitutto, ogni ditta deve essere veritiera, ovverosia deve sempre contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore. Se tale principio vale in maniera assoluta per la ditta originaria, in caso di ditta derivata, vale a dire trasferita da un imprenditore all'altro, non è necessario aggiornarla con il cognome o la sigla del nuovo titolare.

Ogni ditta, in secondo luogo, deve essere nuovae non uguale o simile a quella di altro imprenditore. Il contrasto con il principio di novità, che rende necessario integrare o modificare la ditta, si verifica non solo quando la stessa sia identica ad un'altra già formata, ma anche quando sia solo simile ad essa ma idonea a creare confusione tra le attività.

Occorre specificare che, sulla base del principio di unitarietà dei segni distintivi, il carattere di novità della ditta opera non soltanto con riferimento ad altre ditte, ma con riferimento a tutti i segni distintivi.

Trasferimento della ditta e acquisto per usucapione

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La ditta può essere oggetto di trasferimento, il quale deve necessariamente avvenire congiuntamente al trasferimento dell'azienda (o di un suo ramo) a tutela sia dell'interesse del titolare della ditta a monetizzare il valore di avviamento che dalla stessa deriva, sia dell'interesse dei terzi che hanno intrattenuto rapporti con il precedente titolare.

Il collegamento tra trasferimento della ditta e trasferimento dell'azienda, tuttavia, non è necessario quando non sussiste una vera e propria organizzazione di beni o servizi.

Venendo alle modalità con le quali si attua il trasferimento, esso può innanzitutto avvenire per atto tra vivi, richiedendo in tal caso il consenso espresso dell'alienante, da darsi per iscritto, secondo prevalente giurisprudenza, solo ai fini della prova. Il trasferimento può avvenire, poi, mortis causae in tal caso si prevede che, in ipotesi di morte del titolare della ditta, quest'ultima si trasmette al successore salvo diversa disposizione testamentaria del de cuius.

Oltre che di trasferimento, la ditta può essere anche oggetto di usucapione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, nel caso in cui il titolare della ditta cessi di utilizzarla, un altro imprenditore può usucapirla se ne faccia un uso ininterrotto per il tempo prescritto. 

L'insegna

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L'insegna è il segno distintivo che contraddistingue i locali dell'impresa. Essa non può essere uguale o simile a quella usata dall'imprenditore né a un marchio, sulla base del principio di unitarietà dei segni distintivi.

Anche se nulla viene detto a riguardo, si ritiene comunemente che anche la ditta debba rispondere ai requisiti di verità, liceità e originalità e che essa possa essere trasferita dal suo titolare.