La domanda internazionale di brevetto
- Cos'è la domanda internazionale di brevetto
- Gli obiettivi perseguiti dal PCT
- Lo specifico ruolo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- Domanda telematica
- La priorità
- Le fasi nazionali o regionali
Cos'è la domanda internazionale di brevetto
Il meccanismo, che unifica lo strumento per il deposito, la verifica del requisito della novità e la ricerca di anteriorità, è stato introdotto con la sottoscrizione, nel 1970, del Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty), che è ancora oggi il documento che lo disciplina.
A differenza di quanto avviene per il brevetto europeo, la domanda internazionale di brevetto non genera un attestato di privativa autonomo rispetto a quelli nazionali.
E' inoltre interessante segnalare che, al contrario di quanto generalmente avviene, il PCT non prevede la necessità che ogni domanda di brevetto abbia ad oggetto un'unica invenzione ma consente di includere invenzioni collegate da un unico concetto inventivo in una sola domanda di brevetto.
Gli obiettivi perseguiti dal PCT
La sottoscrizione del PCT, ratificato in Italia con la L. 270/1978, è stata dettata innanzitutto dalla volontà di semplificare la procedura per il deposito di un brevetto contemporaneamente in una pluralità di Stati, in quanto, come detto, con un'unica domanda depositata presso un solo ufficio nazionale è ora possibile ottenere gli effetti della presentazione della stessa in tutti gli Stati aderenti.
Ma non solo: a seguito del deposito di una domanda internazionale il soggetto interessato ha anche la possibilità di ottenere un rapporto di ricerca internazionale riguardante lo stato della tecnica e le prospettive di sviluppo dell'invenzione.
Con il PCT, infine, è divenuto possibile ottenere, su espressa richiesta dell'interessato, un esame preliminare internazionale circa il soddisfacimento da parte dell'invenzione dei requisiti di novità, industrialità e attività inventiva.
Lo specifico ruolo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Come accennato, la domanda di deposito internazionale viene depositata presso l'ufficio nazionale competente che, nel caso dell'Italia, è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
L'UIBM, una volta ricevuta la richiesta, la trasmette all'ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. L'Ufficio, inoltre, è tenuto a rispettare il segreto e può rendere accessibile la domanda solo dopo che, alternativamente:
- vi sia stata la pubblicazione internazionale,
- sia pervenuta la comunicazione della domanda internazionale unitamente al rapporto di ricerca internazionale o alla dichiarazione con la quale l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale comunica: che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta a eseguire una ricerca o che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non rispondono alle condizioni prescritte in misura tale che una ricerca significativa non potrebbe essere condotta a termine.
Occorre specificare che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non è tra gli organismi abilitati alla ricerca internazionale.
Secondo quanto previsto dalla legge di ratifica del PCT, il richiedente italiano, oltre che presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, può depositare la domanda internazionale di brevetto anche presso l'Ufficio europeo brevetti e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà industriale di Ginevra.
Domanda telematica
Dal 4 dicembre 2017 coloro che intendono depositare una domanda internazionale di brevetto, inviandola all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, potranno provvedervi in via telematica, risparmiando tempo e denaro.
In particolare, la domanda può ora essere presentata attraverso il sistema di deposito ePCT, che calcola in maniera automatica l'importo delle tasse dovute e permette l'abbattimento dei 183 euro richiesti come tassa di deposito.
Gli altri vantaggi dell'utilizzo degli strumenti telematici per il richiedente sono rappresentati dall'attribuzione immediata della data internazionale di deposito, dalla possibilità di comunicare con l'UIBM in maniera più rapida ed efficiente e dalla facoltà di accedere anche a tutti i servizi post-filing del portale ePCT.
La priorità
Dopo aver depositato regolare domanda di brevetto nazionale in uno degli Stati facenti parte del PCT, il soggetto che vi ha provveduto ha, per dodici mesi, un diritto di priorità a depositare anche una domanda internazionale di brevetto per la medesima invenzione. In tal caso, negli Stati ai quali sarà esteso il brevetto attraverso il sistema previsto dal PCT, la validità dello stesso decorrerà dalla medesima data in cui è stato depositato l'originario brevetto nazionale.
Le fasi nazionali o regionali
Le fasi nazionali o regionali di brevettazione devono avere inizio nel termine massimo di trenta mesi dalla data di priorità.
A tal fine, operativamente è sufficiente depositare presso gli uffici nazionali o regionali di interesse la domanda depositata nella fase internazionale, con gli eventuali emendamenti, il rapporto di ricerca e, dove espresso, il parere preliminare di brevettabilità.
A questo punto, il procedimento prosegue secondo l'iter previsto dalla normativa interna o regionale di riferimento.
Aggiornamento: 04 dicembre 2017