L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
La legge antitrust italiana
La normativa interna italiana che disciplina e tutela la concorrenza si pone in posizione subordinata rispetto a quella comunitaria. I fenomeni posti sotto osservazione in quanto ritenuti dannosi o pregiudizievoli per la concorrenza, del resto, sono gli stessi previsti a livello europeo e si identificano nelle intese, negli abusi di posizione dominante e nelle concentrazioni. La posizione di subordinazione della normativa interna si evince considerando che tali fenomeni, innanzitutto, vanno interpretati tenendo conto dei principi dell'ordinamento europeoe che essi, in secondo luogo, sono soggetti alla normativa interna solo in via residuale, in quanto sottoposti al suo campo di applicazione esclusivamente laddove non incidano sulla concorrenza del mercato sovranazionale.
Nonostante questa preminenza, di centrale importanza per il funzionamento del meccanismo anche sovranazionale è il ruolo ricoperto dalle autorità nazionali, che, in numerose e rilevanti casistiche, adiuvano la Commissione nella concreta applicazione della normativa antimonopolistica dell'Unione Europea.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è un'autorità amministrativa indipendentecomposta da tre membrinominati dai presidenti di Camera e Senato. Essa è sottoposta alla sovrintendenza di un Direttore Generale, nominato dal Ministro dello sviluppo economico.
I compiti dell'Autorità garante sono, oltre che di indagini e ispettivo, anche quelli di segnalare al Parlamento e al Governo i casi in cui il corretto funzionamento del mercato appaia falsato, di formulare pareri, di adottare i provvedimenti antimonopolistici richiesti, di indirizzare diffide o irrogare sanzioni amministrative pecuniarie. L'Autorità garante, infine, è tenuta a presentare annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri circa lo stato di applicazione della legge antitrust.
Con particolare riferimento al settore delle assicurazioni, nello svolgimento delle sue attività l'Autorità garante deve coordinarsi e cooperare con l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, inoltre, essa deve coordinarsi con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ricorso avverso provvedimenti Agcom
Avverso i provvedimenti amministrativi dell'AGCM è possibile ricorrere al TAR del Lazio.
La competenza dell'Autorità Garante in tema di concorrenza, tuttavia, non è esclusiva ma coesiste con la competenza che la legge italiana affida in determinati casi al giudice ordinario: le azioni di nullità o risarcimento danni e i ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti di urgenza, infatti, vanno proposti dinanzi al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Le due forme di tutela sono tra loro autonome e indipendenti, in quanto mentre quella amministrativa preserva la concorrenza in sé, quella giudiziaria protegge i diritti a contenuto patrimoniale di imprese e cittadini pregiudicati da eventuali comportamenti anticoncorrenziali.