La qualificazione del nome a dominio
di Valeria Zeppilli - Il nome a dominio è quel nome che identifica il sito internet di una persona, un'azienda o un'organizzazione.
- Cos'è il nome a dominio e come è composto
- Cybersquatting e giurisprudenza su nome a dominio
- Le disposizioni del Codice della proprietà industriale
Cos'è il nome a dominio e come è composto
Esso si compone di due parti: il top level domain, che identifica l'area tematica o geografica del sito ed è posto immediatamente dopo il punto e il second level domain, che è il nome vero e proprio del sito ed è posto immediatamente prima del punto (ad es. in studiocataldi.it, ".it" è il top level domain e "studiocataldi" il second level domain).
Cybersquatting e giurisprudenza su nome a dominio
La libertà di scelta del proprio nome a dominio ha fatto sì che si sviluppassero quei fenomeni noti con il nome di cybersquatting (o cybergramming), che consistono nell'utilizzo abusivo di nomi a dominio che corrispondono a marchi commerciali altrui, nomi di personaggi celebri o testate giornalistiche.
Il contenzioso derivante da tale pratica e l'assenza di una disciplina specifica ha portato la giurisprudenza a far ricorso, per affrontare le relative problematiche, alla normativa sul diritto d'autore e a quella relativa ai segni distintivi.
Così si è ad esempio stabilito che il diritto del titolare di un marchio all'utilizzo esclusivo dello stesso comprende anche la possibilità di registrarlo come nome a dominio e di agire in giudizio nei confronti dei terzi che lo registrino come nome a dominio.
E' interessante notare che l'attività della giurisprudenza relativa ai nomi a dominio, nell'interessarsi dello stesso, ha tentato di darne una qualificazione, riconducendolo, di volta in volta, al marchio, all'insegna, alla testata giornalistica o ai segni distintivi atipici. Tutte soluzioni rigettate dalla dottrina prevalente, per la qualeil nome a dominio non può essere ricompreso in via generale tra i segni distintivi, tipici o atipici che siano.
Le disposizioni del Codice della proprietà industriale
Pur non avendo un'esatta qualificazione giuridica, il nome a dominio compare in diverse norme del Codice della proprietà industriale.
In particolare, nell'elencare i casi di nullità del marchio, il Codice della proprietà industriale considera come carente del requisito di novità il marchio che sia identico o simile a un segno già noto, tra le altre cose, come nome a dominio, facendo sorgere il rischio di creare confusione tra il pubblico.
Nel sancire il principio di unitarietà dei segni distintivi, poi, il Codice fa divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio un segno che sia uguale o simile al marchio altrui, quando, salvo che si tratti di marchio celebre, si possa indurre in confusione i terzi.
Infine l'art. 118 c.p.i. prevede la revoca su richiesta dell'avente diritto o il trasferimento in capo a questo del nome a dominio che viola determinate norme o sia registrato in mala fede.
Tutte queste ipotesi, in ogni caso, sono circoscritte all'utilizzo del nome a dominio nell'ambito di un'attività economica.