Le invenzioni industriali e il brevetto
- Invenzioni principali o derivate
- Il brevetto
- Trasferimento e licenza di brevetto
- L'invenzione non brevettata
Invenzioni principali o derivate
Esse possono riguardare i prodotti o i procedimenti ed essere principali, ovverosia autonome rispetto ad altre invenzioni esistenti, o derivate, ovverosia collegate ad altre invenzioni, che vanno a perfezionare (invenzioni di perfezionamento), sfruttare in maniera diversa (invenzioni di traslazione), combinare con elementi o mezzi differenti e innovativi (invenzioni di combinazione).
Nel caso in cui le invenzioni industriali, oltre che innovative e frutto di attività inventiva, siano anche lecite e atte ad avere un'applicazione industriale, esse possono essere oggetto di tutela brevettuale. Se sfruttano il brevetto di precedenti invenzioni, con l'autorizzazione di quest'ultimo, sono definite dipendenti, altrimenti sono considerate indipendenti.
Occorre specificare che non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore; le presentazioni di informazioni.
Il brevetto
Il brevetto per invenzione industriale viene concesso al titolare dell'invenzione, dietro richiesta corredata dalla descrizione chiara, completa e idonea a consentire a ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, e dai disegni necessari alla sua intelligenza. La concessione è devoluta all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che accerta la regolarità della domanda, la liceità e la brevettabilità dell'invenzione ma non l'effettiva titolarità del diritto in capo al richiedente.
Una volta concesso, il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di utilizzare in via esclusiva l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato per venti anni, senza possibilità di rinnovo.
Se il brevetto è nullo o da esso si decade, il diritto di esclusiva viene meno prima della scadenza dei venti anni.
In particolare il brevetto è nullo quando l'invenzione non è brevettabile, non è descritta in maniera chiara e completa, si estende oltre il contenuto della relativa domanda o il titolare non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia avvalso della facoltà di trasferire a suo nome il brevetto o l'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito.
Il brevetto è, invece, oggetto di decadenza quando non è stato attuato o è stato attuato in maniera insufficiente entro due anni o non è stata pagata la tassa annuale di concessione.
Trasferimento e licenza di brevetto
Il brevetto può essere liberamente trasferito o concesso in licenza d'uso.
Il trasferimentoha luogo con atto inter vivoso mortis causae non è necessariamente connesso al trasferimento di azienda.
La licenza d'usopuò essere sia esclusiva che non esclusiva e comporta il pagamento di un compenso al titolare. In ogni caso, in difetto di un'espressa regolamentazione in merito, i contenuti della licenza possono essere i più vari. Talvolta la licenza è obbligatoria: ciò accade quando l'invenzione non sia attuata o sia attuata in maniera insufficiente ai bisogni del paese per oltre un triennio o nel caso in cui le invenzioni oggetto della stessa consentano un progresso particolarmente rilevante dal punto di vista economico rispetto a invenzioni precedenti.
Il brevetto, infine, può essere oggetto di esecuzione forzata o di espropriazione per pubblica utilità.
L'invenzione non brevettata
Non sempre l'inventore ha interesse a brevettare la propria opera, potendo egli ritenere maggiormente conveniente sfruttarla in segreto.
In tale ipotesi, se un terzo sviluppa e brevetta la medesima invenzione, è in capo a questo che sorge il diritto di sfruttamento esclusivo. CIò, si badi bene, a meno che l'inventore non abbia in buona fede utilizzato la propria invenzione non brevettata non in segreto ma divulgandola, nel qual caso la seconda invenzione difetterà del necessario requisito di novità.
In ogni caso, chi abbia fatto uso segreto della propria invenzione senza brevettarla nei dodici mesi antecedenti il deposito della domanda di brevetto su analoga invenzione da parte di terzi, può continuare a sfruttarla nei limiti del preuso e può anche trasferire tale facoltà, benché esclusivamente insieme all'azienda.