Limitazioni della concorrenza
Le limitazioni pubblicistiche
Per il perseguimento di fini di utilità socialepuò accadere, e spesso accade, che i pubblici poteri, per mezzo di interventi legislativi ordinari, regolamentino l'attività di iniziativa economica privata limitando la libertà di concorrenza.
Ad esempio può prevedersi che l'accesso al mercato da parte di alcune imprese (quali, ad esempio, quelle bancarie o assicurative) sia subordinato alla concessione di un'apposita autorizzazione o concessione amministrativa. Può, inoltre, accadere che i prezzi di determinati beni o servizi siano sottoposti a controllo da parte dei pubblici poteri o addirittura fissati in via imperativa, come accade per i giornali. Non è poi infrequente che nei confronti di quelle imprese che operano in settori particolarmente delicati, come gli istituti di credito, sia predisposto uno strutturato sistema di controlli da parte della pubblica amministrazione e ad essa siano conferiti anche poteri di indirizzo. Infine la tutela dell'interesse generale può legittimare, benché solo in settori determinati, la creazione di monopoli pubblici, la cui riserva di attività deve necessariamente essere disposta con legge ordinaria. Con riferimento al monopolio legale occorre specificare che, pur non trovando applicazione la disciplina relativa alla concorrenza, il monopolista ha l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta e deve rispettare la parità di trattamento tra i richiedenti.
Le limitazioni legali
Limitazioni della concorrenza sono poi previste dal legislatore per assicurare il corretto svolgimento o la corretta esecuzione di un determinato contratto e tutelare interessi patrimoniali privati.
Si tratta, nello specifico, del divieto di concorrenza che ricade in capo a chi aliena un'azienda commerciale e in capo ai soci a responsabilità illimitata di società di persone o agli amministratori di società di capitali relativamente alle attività svolte dalla società; dell'obbligo di fedeltà gravante in capo al prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro in pendenza del rapporto; del diritto di esclusiva reciproca che interessa il contratto di agenzia.
Il fatto di essere previste in via legale nonrende necessaria un'espressa pattuizioneper ritenere applicabili tali limitazioni, ma esse possono comunque essere derogate convenzionalmente.
Le limitazioni convenzionali
L'art. 2596 c.c. consente una limitazione della concorrenza in via convenzionale, purché i patti relativi siano redatti per iscritto, siano relativi a un ambito territoriale o un'attività ben determinatie abbiano una durata massima di cinque anni.
I patti con i quali si limita convenzionalmente la concorrenza possono essere innanzitutto dei contratti autonomiaventi per oggetto esclusivamente la limitazione unilaterale o reciproca della concorrenza. Mentre nel primo caso è fuori discussione l'applicazione dell'art. 2596 c.c., lo stesso non può dirsi per le limitazioni reciproche, definite intese o cartelli, le cui finalità possono essere perseguite anche con la stipulazione di un contratto di consorzio, per il quale non è previsto alcun limite di durata.
La limitazione convenzionale della concorrenza può poi avvenire anche attraverso patti accessoria contratti con oggetto diverso e più ampio. Anche in questo caso la limitazione può essere unilaterale o reciproca e può essere, inoltre, concordata a prescindere dal fatto che gli imprenditori siano diretti concorrenti. Esempi di patti accessori, tipizzati dal legislatore, sono: il patto di preferenza a favore del somministrante, la clausola di esclusiva che può essere inserita nel contratto di somministrazione, il patto di non concorrenza limitativo dell'attività del lavoratore successiva all'estinzione del contratto di lavoro o di quella dell'agente successiva all'estinzione del contratto di agenzia.
Posta questa distinzione, occorre specificare, con riferimento alle limitazioni convenzionali della concorrenza attraverso patti accessori, che il limite massimo di cinque anni di durata si applica soltanto alle clausole innominate che prevedono limitazioni che non sono funzionali al tipo di contratto cui accedono.