Tipi peculiari di società
In seguito all’evoluzione intervenuta nella normativa del settore in esame, nel panorama societario, attualmente, sono presenti alcune tipologie peculiari di società. La prima di queste che merita di essere menzionata è la società a responsabilità limitata c.d. unipersonale, proprio perché, in virtù del D.Lgs. n. 88/1993, che ha contemplato tale figura, è stata ammessa la costituzione di una società da parte di un solo soggetto, il quale manifesta la sua volontà in tal senso tramite un atto unilaterale. Il D. Lgs. n. 6/2003 (di cui si dirà a breve), peraltro, oltre ad aver inciso su una molteplicità di aspetti del diritto societario, ha reso possibile anche alle società per azioni la configurazione come società unipersonale. Il legislatore, tuttavia, ha introdotto una serie di obblighi che il socio unico, in entrambe le ipotesi appena viste, è tenuto ad ottemperare. La sanzione prevista per il caso che egli risulti inadempiente (ad esempio in relazione agli obblighi di pubblicità e di versamento dei conferimenti in denaro, a tutela, prevalentemente, dei terzi che intrattengono rapporti con la società) è quella della perdita del privilegio della responsabilità limitata: in caso d'insolvenza della società, infatti, il socio risponderà illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte nel periodo in cui era l’unico proprietario delle azioni (o delle quote, in caso di S.r.l.).
Altra tipologia speciale sono le c.d. “società di professionisti, enti fondati da due o più persone iscritte ad uno degli albi previsti dall'ordinamento italiano (ad esempio società tra avvocati, tra ingegneri, commercialisti ecc.), in base a uno qualunque dei tipi legali relativi alle società di persone, di capitali o perfino cooperative. Anche l'oggetto dell'attività è del tutto sui generis: la gestione di servizi di tipo tecnico-specialistico, come la fornitura di pareri, la progettazione di opere o il disbrigo di pratiche presso enti o istituzioni ecc..
Nel 2001, infine, sono iniziate a sorgere anche in Italia le c.d. “società europee”, finalizzate a garantire, a chi ne abbia l’interesse, l’applicazione diretta di alcune norme del diritto comunitario. Lo scopo principale di tale innovazione è quella di consentire una tendenziale uniformità di disciplina delle società, in particolare delle s.p.a. e delle s.r.l., che operino in seno a uno dei sempre più numerosi Stati membri dell’Unione Europea e che intendano adottare il c.d. statuto SE (società europea, appunto). A tal fine, sarà necessario attenersi alle prescrizioni imposte dalla normativa comunitaria. Tra le principali regole dettate sul punto, spiccano la dotazione di un capitale sociale di almeno 120.000 €, con partecipazioni rappresentate da azioni. La normativa dell’Unione Europea indica varie modalità procedurali per la costituzione di una società europea: tra queste ricordiamo, da una parte, la fusione di due o più società di Stati diversi e, dall’altra parte, la creazione di una c.d. “holding comune”.