Trasformazione, fusione e scissione società
La trasformazione
La trasformazione di società consiste nella variazione della tipologia sociale. Si ha trasformazione omogenea quando essa comporta la variazione sia da un modello all'altro di società di persone o di società di capitali che da una società di persone in una società di capitali o viceversa. Ad esempio è possibile che una s.n.c. si trasformi in una s.a.s. o in una s.r.l.. Si ha, invece, trasformazione eterogenea quando essa comporta la variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o viceversa.
La trasformazione non incide sui diritti e sugli obblighidella società che l'ha effettuata e i rapporti processuali proseguonoin capo all'ente trasformato.
Le procedure concorsualisono state ritenute dal legislatore conciliabili con la trasformazione, a meno che non vi sia incompatibilità con le finalità e lo stato della procedura. Del resto, in pendenza di una procedura concorsuale, la trasformazione può anche costituire un vantaggio, come accade, ad esempio, con il contenimento degli oneri procedurali che deriva dal passaggio da una s.p.a. a una s.r.l..
E' prevista una particolare formaper la trasformazione in s.r.l., in s.p.a. o in s.a.p.a., in quanto essa deve risultare da atto pubblico, contenente tutto quanto legislativamente previsto per l'atto di costituzione di tali tipologie sociali.
Più in generale, l'atto di trasformazione deve sempre rispettare la disciplina del nuovo tipo socialee le relative pubblicità. E', inoltre, necessario che la cessazione della societàche effettua la trasformazione sia sottoposta alla pubblicità a tal fine richiesta.
Solo il rispetto di tutti i necessari adempimenti pubblicitari dà effetto alla trasformazione e ne preclude la pronuncia di invalidità, fatti salvi i diritti dei terzi e dei partecipanti alla società trasformata.
La fusione
Si verifica una fusione quando due o più società si uniscono. Anche essa si distingue in omogenea ed eterogenea, a seconda di quali siano gli enti interessati; può, inoltre, avvenire per incorporazionedi una società ad un'altra o attraverso la creazione di una nuova società. Ne restano escluse le società in liquidazioneche abbiano già avviato la distribuzione dell'attivo, ma non più le società sottoposte a procedure concorsuali.
I rapporti intrattenutidalle società partecipanti alla fusionenon si estinguono ma proseguono in capo alla società che ne risulta.
Il procedimento di fusione si articola nella predisposizione di un progetto di fusione e di una serie di altri documenti prescritti dal legislatore, nella delibera di fusione da parte di tutte le società partecipanti secondo le modalità previste per le modifiche dell'atto costitutivo, nel deposito e nell'iscrizione di tale delibera nel registro delle imprese. Si potrà procedere all'esecuzione della fusione solo decorsi due mesi da tale iscrizione senza che l'eventuale opposizione dei creditori abbia determinato il giudice a interrompere l'operazione.
La fusione vera e propria avviene a questo punto attraverso un atto di fusione stipulato dagli amministratori delle società partecipanti, redatto in forma pubblica e sottoposto a iscrizione nel registro delle imprese. Tale atto può essere stipulato anche prima del decorso del termine di due mesi dal deposito della delibera di fusione nel registro delle imprese quando le società abbiano soddisfatto tutti i creditori o acquisito il loro consenso all'operazione o depositato le somme necessarie al pagamento dei crediti in un conto vincolato presso una banca.
La scissione
La scissione è l'operazione opposta alla fusione, con la quale il patrimonio di una societàviene divisoin tutto o in parte tra altre società già esistenti o di nuova costituzione, dette beneficiarie. Anche da essa sono escluse solo le società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell'attivo.
Il procedimento di scissione prende avvio con la predisposizione di un progetto di fusione, degli atti richiesti agli amministratori e della relazione degli esperti. Come nella fusione, seguono le fasi della deliberazione della scissione, dell'iscrizione nel registro delle imprese e della stipulazione dell'atto di fusione.
Il Codice Civile prevede una garanzia per i creditori delle società interessate della scissione prevedendo che ciascuna di queste è responsabile in solido dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Ciò, per ognuna, nei limiti del valore del patrimonio loro trasferito o rimasto.