L'azione di risarcimento nei confronti dell'assicurazione
In questa pagina
- Il disposto di cui all'art. 145 CDA
- Azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante
- Azione in caso di indennizzo diretto
- Invio per conoscenza alla compagnia dell'altro veicolo
- Negoziazione assistita
- Giurisprudenza
Il disposto di cui all'art. 145 CDA
La vittima di un sinistro stradale che abbia intenzione di esperire un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno subito, deve tenere conto di quanto sancito dall'articolo 145 del Codice delle assicurazioni, che definisce in maniera precisa e dettagliata quali sono le condizioni di procedibilità di tale azione.
Nel fare ciò, il predetto articolo distingue tra due ipotesi: quella in cui l'azione sia esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, da quella in cui l'azione sia esercitata nei confronti dell'assicurazione del veicolo del quale si è proprietari o alla guida del quale ci si trovava al momento del sinistro (ed operi quindi l'indennizzo diretto).
In realtà, le prescrizioni previste nell'una e nell'altra ipotesi sono pressoché identiche, differenziandosi solo in aspetti strettamente connessi al differente destinatario dell'azione. Per non avere dubbi su cosa è necessario fare nel caso concreto, però, è opportuno esaminarle distintamente.
Azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante
L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale, quando è indirizzata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante e si rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 148 C.d.A., può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento alla compagnia, che diventano novanta nel caso in cui dal sinistro siano derivati danni alla persona.
La richiesta, per essere considerata un termine iniziale idoneo ai fini del computo dei predetti limiti temporali, deve essere stata inviata, anche per conoscenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (alla quale deve ritenersi equiparato un messaggio di posta elettronica certificata) nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 148 in ordine alle modalità e ai contenuti.
Azione in caso di indennizzo diretto
Quando, invece, l'azione di risarcimento sia esercitata nei confronti dell'assicurazione del veicolo del quale si è proprietari o alla guida del quale ci si trovava al momento del sinistro e si applichi, quindi, la procedura di cui all'articolo 149 C.d.A., il termine di sessanta o novanta giorni (che anche in questo caso deve infruttuosamente decorrere nelle diverse ipotesi sopra considerate affinché si possa procedere) si computa a partire dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione secondo le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
La domanda, anche in questo caso, deve essere stata inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Invio per conoscenza alla compagnia dell'altro veicolo
L'articolo 145, nel sancire le condizioni di procedibilità dell'azione di risarcimento che operano nel caso in cui si applichi la procedura di indennizzo diretto, afferma anche che la richiesta di risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.
Tale formalità deve reputarsi connessa alla ritenuta opportunità di assicurarsi che anche la compagnia del danneggiante sia edotta dell'esistenza del sinistro e della procedura di risarcimento, dato che essa dovrà tener conto concretamente dell'eventuale indennizzo corrisposto.
Tuttavia deve ritenersi, secondo un'ormai consolidata dottrina, innanzitutto che tale adempimento non necessiti dell'utilizzo del piego raccomandato e, poi, che il suo mancato rispetto non sia motivo di improponibilità della domanda giudiziaria.
Negoziazione assistita
L'analisi dell'azione di risarcimento dei danni che derivano dalla circolazione stradale non può non tenere conto, infine, del fatto che tale materia rientra tra quelle per le quali è previsto l'obbligo della negoziazione assistita.
Pertanto, la domanda in giudizio deve essere necessariamente preceduta dall'invito, redatto per iscritto e inviato alla controparte, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Esso deve sia specificare l'oggetto della controversia che fornire l'avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o rifiuto ad aderire alla procedura, tale comportamento potrà essere valutato dal giudice ai fini della determinazione sia delle spese, che della responsabilità aggravata e dell'esecuzione provvisoria.
La domanda, quindi, sarà proponibile solo dopo che siano decorsi trenta giorni senza ricevere alcun riscontro o dopo che l'altra parte abbia dichiarato di non aderire o, infine, dopo l'esito infruttuoso della procedura, nel caso in cui l'altra parte vi abbia aderito.
Giurisprudenza
Ecco alcune massime interessanti in argomento.
L'omissione della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno non è ostativa alla liquidazione del danno e non reca alcun pregiudizio alla Compagnia. Di conseguenza, tale omissione non impedisce che l'offerta venga formulata né rende improponibile la successiva domanda giudiziale (Cass. n. 19354/2016).
Sebbene, di norma, l'assicuratore tenuto a risarcire il danno ha notizia del sinistro dal danneggiato, l'assenza di tale informazione non rileva nel caso in cui egli la abbia acquisita "aliunde" (Cass. n. 20930/2015).
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilità della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non può trovare applicazione, in base al principio "ad impossibilità nemo tenetur", quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e, quindi, di provvedere al detto adempimento. Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato, che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiché non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi, che consenta all'interessato di attingere notizie (Cass. n. 12896/2012).
Aggiornamento: Dicembre 2016