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Il regolamento di attuazione dell'indennizzo diretto

Guida sull'infortunistica stradale
In forza dell'art. 150 c.d.a. la regolamentazione in concreto del sistema è stata affidata a uno specifico d.p.r.


Contenuto del regolamento

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L'articolo 150 del codice delle assicurazioni ha demandato la disciplina concreta del risarcimento diretto ad un Decreto del Presidente della Repubblica. 
Del sistema si è quindi occupato il D.P.R 18 luglio 2006 n. 254, che, nel dettaglio, in forza di quanto contenuto nella delega ha specificato:
1) i criteri di determinazione del grado della responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro, anche per ciò che concerne la definizione dei rapporti interni tra le assicurazioni;
2) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per ottenere il risarcimento del danno;
3) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
4) i limiti e le condizioni di risarcibilità degli accessori;
5) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione.

Campo di applicazione e vigilanza dell'ISVAP

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In ogni caso, nonostante la delega, lo stesso articolo 150 del codice delle assicurazioni ha già precisato che le disposizioni relative alla procedura di risarcimento diretto non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica, a meno che queste non abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. Lo stesso articolo, poi, ha anche incaricato l'ISVAP di vigilare sul sistema delle assicurazioni private di interesse collettivo.

Cosa si intende per sinistro

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Così delimitata dal codice delle assicurazioni l'area di intervento del decreto del Presidente della Repubblica in materia di risarcimento diretto, il d.p.r. attuativo del 2006 ha disciplinato l'istituto in lungo e in largo per renderlo operativo e chiaro.
Tra le diverse previsioni, si segnala innanzitutto la definizione del termine sinistro data dalla lettera d) dell'articolo 1, che lo identifica come una “collisione tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili�.

Il ruolo dell'assicuratore

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Un altro degli articoli del Regolamento sul quale vale la pena di soffermarsi è il numero 9, pensato con l'obiettivo di non lasciare il danneggiato "allo sbaraglio" dinanzi a procedure complesse volte all'accertamento del danno effettivo e alla liquidazione del conseguente indennizzo.
Tale norma, pertanto, conferisce un ruolo di primo piano all'assicuratore, chiamandolo a fornire all'assicurato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento danni.
In particolare, l'assicuratore è tenuto, oltre chiaramente ad adempiere a quanto stabilito espressamente dal contratto stipulato, a garantire il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, a controllarla ed eventualmente ad integrarla e ad illustrare e a precisare i criteri di responsabilità.
La violazione dell'obbligo di assistenza imposto per legge può portare sia alla condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. che, nei casi più gravi, anche alla risoluzione del contratto di assicurazione.

Gestione e organizzazione del sistema di risarcimento diretto

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Il cuore del Regolamento del 2006, in ogni caso, è rappresentato dalla disciplina dell'organizzazione e della gestione del sistema di risarcimento diretto.
A occuparsene è l'articolo 13 che, dopo aver specificato che la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto è rimessa a una convenzione che le imprese di assicurazione sono chiamate a stipulare tra di loro, sancisce che questa debba prevedere una cd. stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati, la cui attività deve svolgersi in maniera completamente autonoma rispetto alle imprese di assicurazione e ai loro organismi associativi. Le compensazioni, secondo quanto disposto dal Regolamento, avvengono per i danni a cose tenendo conto dei costi medi che possono essere differenziati per massimo tre macroaree territorialmente omogenee e per i danni alla persona basandosi su dei meccanismi che pongono delle franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno. 

Il comitato tecnico

In forza del Regolamento, ai fini del calcolo annuale dei valori da assumere per le compensazioni sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione, è stato istituito un apposito comitato tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico, composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di Presidente, un rappresentante dell'ISVAP, un rappresentante dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, un esperto in scienze statistiche e attuariali e due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, tutti nominati per tre anni con decreto del Ministero dello sviluppo economico, con possibilità di essere riconfermati per una sola volta.

Altre previsioni su organizzazione e gestione

L'articolo 13 chiarisce infine che il funzionamento della convenzione per il sistema di risarcimento diretto è posto economicamente a carico delle imprese aderenti; che le assicurazioni aventi sede legale in altri Stati UE che operano in Italia hanno la facoltà di sottoscrivere la convenzione e, così, di aderire al sistema di risarcimento diretto; che le regolazioni dei rapporti tra le imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto non costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA e che le informazioni che sono acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto possono essere utilizzate solo per le finalità della stanza di compensazione. 

Disposizioni ulteriori

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Per completezza, si segnala che il Regolamento si occupa anche delle modalità, del contenuto, dell'integrazione e della regolarizzazione della richiesta di risarcimento; dell'ambito di applicazione della disciplina del risarcimento diretto, dei sinistri esclusi dal sistema e del caso dei veicoli immatricolati all'estero; delle determinazioni dell'impresa e dell'accesso telematico; dei criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti e dei benefici che derivano agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

Guida aggiornata a Ottobre 2017