Danno non patrimoniale da morte del congiunto
In questa pagina:
- Premessa
- Diritti costituzionalmente garantiti
- La quantificazione del danno
- Le tabelle di Roma e Milano
- I prossimi congiunti
- Danni risarcibili - iure successionis
- Giurisprudenza
Premessa
Se dal sinistro deriva la morte della vittima, i soggetti a lei vicini maturano il diritto al risarcimento iure proprio
Se da un sinistro stradale deriva la morte del soggetto coinvolto, i soggetti ad esso vicini hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza subito.
In realtà, tale tipologia di danno ha suscitato negli anni numerosi contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza, che, tuttavia, sono stati definitivamente sanati a partire dalla sentenza della Cassazione numero 26972/2008 con la conseguenza che oggi deve ritenersi ormai pacifico che i prossimi congiunti del soggetto deceduto a seguito di un incidente hanno diritto al risarcimento del danno in conseguenza subito a titolo personale e non a titolo ereditario. Più precisamente, si parla di diritto al risarcimento iure proprio.
Diritti costituzionalmente garantiti
Alla base di una tale impostazione vi è l'affermazione che il danno non patrimoniale risarcibile a seguito della morte di un prossimo congiunto vada valutato basandosi sulla Costituzione: esso, infatti, riguarda la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, in particolare di quelli di cui agli articoli 2, 29 e 30. Ci si riferisce alla necessità di tutelare il singolo sia nel proprio sviluppo che nell'estrinsecazione della sua personalità anche all'interno della propria famiglia.
La quantificazione del danno
Data ormai per assodata la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte del congiunto a prescindere dal fatto che essa derivi da un'ipotesi di reato, seppur in presenza di una lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il problema che continua a porsi è oggi quello della quantificazione del risarcimento per la sofferenza psico-fisica subita dal superstite in conseguenza del decesso.
Si tratta, infatti, di un danno non patrimoniale, da valutare in via equitativa evitando duplicazioni risarcitorie ma garantendo l'integralità del risarcimento. Ovverosia compiendo un'operazione tutt'altro che semplice.
Le tabelle di Roma e Milano
Per determinare il calcolo, diversi tribunali hanno elaborato delle apposite tabelle, che tengono conto a tal fine di diversi fattori. La più utilizzata, tuttavia, è quella di Roma.
Essa, innanzitutto, fa riferimento al rapporto di parentela che legava la vittima del sinistro con il congiunto che chiede il risarcimento: più è stretto il rapporto, maggiore sarà infatti il risarcimento.
A tal proposito, la convivenza assume un ruolo di primo piano, dato che una frequentazione assidua e costante fa presumere un danno più incidente sulla vita del congiunto superstite. Addirittura, anche il solo convivente ha diritto al risarcimento del danno iure proprio laddove riesca a provare la sussistenza di una relazione stabile e duratura con il defunto.
Altri due criteri che, in forza delle previsioni delle tabelle del Tribunale di Roma, incidono sulla quantificazione del danno tanatologico sono rappresentati dall'età della vittima e dall'età del congiunto superstite.
In entrambi i casi, infatti, il danno è calcolato in misura maggiore quanto più era giovane la vittima e/o è giovane il congiunto. Ciò poiché presumibilmente sarà più lungo il periodo per il quale si protrarrà la privazione, tenendo conto delle aspettative medie di vita.
Se poi il superstite è un minore, non può non tenersi conto dell'incidenza che la morte del congiunto ha sul suo sviluppo psico-fisico.
Infine, il risarcimento complessivo del danno non patrimoniale da morte del congiunto è influenzato anche dal numero di componenti del nucleo familiare. Se, infatti, il superstite rimane da solo, il suo danno è maggiore trovandosi egli privo di ogni forma di assistenza morale o materiale. Ad avere rilevanza in tal senso, in ogni caso, non sono solo i conviventi, ma anche gli altri familiari non conviventi sino al secondo grado di parentela.
Oltre alla tabella di Roma, anche la tabella elaborata dal tribunale di Milano conosce una discreta diffusione tra i giudici per la determinazione in concreto del danno non patrimoniale da morte del congiunto, stabilendo delle forbici di risarcimento differenziate nel caso in cui il danno sia liquidato in favore di ciascun genitore per la morte di un figlio, in favore del figlio per la morte di un genitore, in favore del coniuge non separato o del convivente, in favore del fratello per la morte di un fratello o in favore del nonno per la morte di un nipote.
Vedi anche: Lo strumento di calcolo del danno biologico (Con le tabelle di Milano e di Roma)
I prossimi congiunti
Più in generale, con riferimento alla nozione di prossimi congiunti, nessun dubbio è mai sorto circa la legittimità a chiedere il risarcimento da parte di moglie, genitori, figli e fratelli (anche unilaterali) della vittima defunta. In tali ipotesi, infatti, non è richiesta alcuna prova particolare se non quella inerente l'esistenza di uno stretto legame familiare.
La giurisprudenza, poi, è intervenuta in alcuni casi a riconoscere il diritto al risarcimento del danno tanatologico anche al nipote per la perdita del nonno o dello zio.
Di dubbio riconoscimento è stata, invece, per lungo tempo la risarcibilità del danno morale subito dal nascituro in conseguenza della morte del padre avvenuta durante la gestazione.
Oggi, dopo una lunga evoluzione giurisprudenziale, è ritenuto ormai pacifico il riconoscimento del diritto al risarcimento anche in capo al concepito non ancora venuto al mondo, vista la lesione del suo diritto a godere, una volta nato, della figura genitoriale.
È tuttavia doveroso ricordare come vi sia anche un diverso orientamento che nega la risarcibilità del danno in esame rilevando che non può esservi offesa se non si incide su una relazione intersoggettiva.
Danni trasmissibili iure successionis
Per quanto riguarda, invece, i danni trasmissibili agli eredi iure successionis occorre distinguere due diverse circostanze: quella in cui tra il sinistro e il decesso è decorso un sensibile arco temporale e quella in cui l'evento morte ha seguito immediatamente l'incidente.
Nel primo caso, la vittima subisce una serie di danni idonei ad incidere direttamente sulla sua sfera giuridica e, come tali, trasmissibili iure successionis ai suoi eredi.
Nel secondo caso, invece, la lesione all'integrità fisica dalla quale sia derivato il decesso non può configurarsi quale danno biologico ma incide sul diverso bene giuridico della vita e non può tradursi nell'acquisto nel patrimonio della vittima di un contestuale diritto al risarcimento del danno trasmissibile agli eredi (cfr. Cass. n. 3549/2004). Parzialmente diversa è l'ipotesi in cui durante l'agonia la vittima sia comunque rimasta consapevole e conscia del suo innegabile destino: in tal caso, infatti, una certa giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. n. 26972/2008) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale, autonomo e trasmissibile agli eredi.
Giurisprudenza
Ecco alcune sentenze rilevanti in argomento.
"In caso di morte a seguito di sinistro stradale, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal compagno della madre della vittima è possibile solo se viene provata una convivenza duratura" (Cass. n. 8037/2016).
"La congiunta attribuzione del c.d. danno morale — non altrimenti specificato — e del c.d. danno da perdita del rapporto parentale rappresenta un'ipotesi di indebita duplicazione di risarcimento, dato che la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e la sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita compongono un complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente ristorato" (Cass. n. 25351/2015).
"Dopo che si è ammesso il diritto delle vittime secondarie al risarcimento del danno non patrimoniale, non solo per la morte del congiunto, ma anche per le lesioni da questi subite, la locuzione "persona danneggiata" ben difficilmente può essere limitata a quella di vittima diretta, poiché anche la vittima secondaria è una vittima diretta. Di conseguenza, la possibilità riconosciuta anche a un soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dall'incidente stradale" (Cass. n. 26359/2013).
Aggiornamento: Dicembre 2016