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Diritto di accesso agli atti in possesso dell'assicurazione

Ecco come i danneggiati da un sinistro possono conoscere i documenti relativi alla gestione della pratica liquidatoria

Obbligo di consentire l'accessoTermini per la richiestaDivieto o sospensione del dirittoAtti e documenti accessibiliDiritto alla PrivacyContenuto e destinatari della domanda |Fac-simile 

Guida sull'infortunistica stradale
Il Codice delle assicurazioni private, all'articolo 146, dà a tutti i contraenti e ai danneggiati da un sinistro stradale il diritto di accedere agli atti in possesso delle assicurazioni una volta che si sia completato il procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni dagli stessi subiti a seguito di un evento per il quale è stata attivata la procedura risarcitoria.
Tale norma va letta in combinato con le disposizioni del d.m. n. 191/2008, con il quale la stessa ha trovato attuazione (e che ha tra le cose precisato che titolari del diritto, oltre che i contraenti e i danneggiati, sono anche gli assicurati).

Obbligo di consentire l'accesso

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Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti hanno quindi l'obbligo di mettere a disposizione gli atti e i documenti richiesti dagli interessati, sempre nel rispetto delle norme a tutela della privacy.
In particolare, una volta che abbiano ricevuto la richiesta scritta di accesso da parte dell'assicurato o del danneggiato, le imprese devono mettere il richiedente in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed eventualmente anche di estrarne copia a sue spese.
Per garantire l'effettività del diritto di accesso, all'impresa sono concessi 15 giorni per dare riscontro alla relativa richiesta, mentre il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla medesima data.
Se decorso inutilmente tale termine la richiesta dell'assicurato o del danneggiato non trova risposta, questi, per veder garantito il proprio diritto, ha la possibilità di inoltrare un apposito reclamo all'ISVAP che adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti dell'assicurazione.

Termini per la richiesta

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Anche i soggetti che hanno intenzione di esercitare il diritto di accesso sono sottoposti a termini ben precisi.
In particolare, essi possono provvedervi solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'offerta di risarcimento o dei motivi per il quale quest'ultimo è stato negato oppure dopo che siano decorsi i termini massimi di legge concessi alle assicurazioni per dare seguito ad una richiesta di risarcimento danni (30 giorni dalla ricezione se si tratta di danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti, 60 giorni dalla ricezione negli altri casi di danni a cose, 90 giorni dalla ricezione se dal sinistro sono derivati lesioni personali o il decesso).
Nel caso in cui i predetti termini restino sospesi, l'accesso agli atti può essere domandato comunque una volta passati 120 giorni da quello di verificazione del sinistro.

Divieto o sospensione del diritto

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In alcuni casi, tuttavia, l'esercizio del diritto di accesso è vietato o sospeso.
In particolare, non è possibile esercitare tale diritto nel caso in cui con esso si intenda venire a conoscenza di atti inerenti ad accertamenti volti a individuare indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Il diritto, invece, è sospeso nel caso in cui tra l'impresa e colui che abbia fatto istanza di accesso penda una controversia giudiziaria.
In quest'ultimo caso restano comunque fermi i poteri attribuiti all'autorità giudiziaria dalla legge.

Atti e documenti accessibili

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L'oggetto specifico del diritto di accesso è specificato dall'articolo 2 del d.m. n. 191/2008.
Esso, in particolare, riguarda tutte le tipologie di atti contenuti nel fascicolo relativo a un determinato sinistro, tra i quali:
- le denunce di sinistro
- le richieste di risarcimento
- il rapporto delle autorità eventualmente intervenute
- le perizie dei danni materiali
- le perizie medico-legali fatte sulla persona del richiedente (e non quelle relative a terzi, salvo eccezioni)
- le dichiarazioni testimoniali
- i preventivi e le fatture di riparazione delle cose danneggiate
- le quietanze di liquidazione.

Diritto alla Privacy

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Come in parte accennato, il diritto di accesso trova un suo necessario limite nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
Ciò si riflette, innanzitutto, nell'impossibilità di accedere alle perizie medico-legali che riguardano persone diverse da colui che richiede l'accesso.
Esse, infatti, possono essere diffuse solo nel caso in cui la loro conoscenza si riveli strettamente indispensabile e con la richiesta si intenda tutelare una situazione giuridica di rango pari almeno a quello dei diritti dell'interessato o consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o in un'altra libertà fondamentali o inviolabili.
Non solo: il divieto di accesso riguarda anche tutti quei documenti o parti di essi che concernono notizie o informazioni relative a terzi, a meno che la loro conoscenza non risulti necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

Contenuto e destinatari della domanda

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La domanda di accesso agli atti va fatta sia indicando gli estremi dell'atto che ne costituisce l'oggetto o gli elementi idonei a identificarlo, sia facendo riferimento all'interesse personale e concreto del richiedente.
In mancanza, i dati e le informazioni oggetto della richiesta vanno comunque specificati in maniera tale da permettere l'individuazione degli stessi e degli atti che li contengono.
Se le domande sono inesatte o incomplete l'impresa comunica agli interessati le necessarie integrazioni entro 15 giorni e i termini restano sospesi finché non si provveda ad esse.
In ogni caso si precisa che la domanda può essere indirizzata sia alla sede legale o alla direzione generale della Compagnia, sia all'ufficio incaricato della liquidazione, sia al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale questo è stato assegnato.

Fac-simile 

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Spett.le
Compagnia ____________________
via _________________________ n. ___
___________________ (__)

Oggetto: richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 C.d.A. e del d.m. n. 191/2008
Io sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ il ___________________ e residente in __________________ via _______________________ n. __, con la presente sono a significare quanto segue.
- in data _____________________ (descrivere le circostanze del sinistro e le targhe e le assicurazioni dei veicoli coinvolti);
- a seguito di mia regolare denuncia, la Vostra spettabile compagnia rubricava il predetto sinistro al numero ____________________;
- il procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni si è concluso con diniego del risarcimento / formulazione della seguente offerta risarcitoria _______________ / mancato riscontro nei termini di legge;
- è mio interesse esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 C.d.A. e del d.m. n. 191/2008 al fine di ___________________________.
Tutto ciò premesso, con la presente formulo espressa
istanza
di accesso ai seguenti atti:
- _____________________
- _____________________
Resto in attesa di conoscere il luogo e la data in cui potrò visionare i predetti atti.
Ai sensi dell'art. 146, comma 3, D.Lgs. n. 209/05, inoltre, Vi avviso e diffido che nel caso in cui non sarò posto in condizione di esercitare il mio diritto di accesso entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della presente, mi troverò costretto ad inoltrare apposito reclamo all'IVASS.
Luogo, data _______________
Firma ____________________

Allegati:
1. copia richiesta di risarcimento
2. copia riscontro Compagnia
3. ______________
4. copia documento di identità del richiedente