Sei in: Home » Guide Legali » Infortunistica stradale » F.G.V.S

Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito dalla legge n. 990/1969, risarcisce le vittime della strada in caso di incidenti con veicoli non assicurati, non identificati o assicurati con una compagnia in liquidazione coatta 

Cos'è il Fondo di garanzia per le vittime della strada

[Torna su]
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo che è stato istituito dalla legge numero 990/1969 (successivamente abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private), è operativo a partire dal 12 giugno 1971 e persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione in determinate ipotesi in cui, altrimenti, lo stesso sarebbe impossibile e sulle quali ci soffermeremo più dettagliatamente tra poco. Il F.G.V.S. è amministrato dalla Consap sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Nella sua attività, la Consap si avvale dell'assistenza di un apposito Comitato composto da rappresentanti della Consap stessa, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

Le ipotesi nelle quali opera il F.G.V.S.

[Torna su]
Le ipotesi nelle quali il Fondo di garanzia per le vittime della strada trova applicazione sono ora previste dall'articolo 283 del codice delle assicurazioni, il quale sancisce che il F.G.V.S. risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei seguenti casi:
1) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
2) sinistro cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione;3) sinistro cagionato da veicolo o natante assicurato presso un'impresa operante in Italia, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;4) sinistro cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;5) sinistro cagionato da veicolo spedito nel territorio italiano da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo e verificatosi nel periodo che decorre dalla data di accettazione della consegna del veicolo e si estende per 30 giorni, durante lo quale lo stesso era privo di assicurazione.6) sinistro cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Limitazioni

Occorre tuttavia precisare che il risarcimento dei danni da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada non opera sempre al verificarsi delle predette ipotesi, ma in alcuni casi è limitato a certe tipologie di danno e a certi importi, sui quali ci soffermeremo negli approfondimenti dedicati ai singoli casi di operatività della tutela. Come esempio, per ora si pensi all'ipotesi più comune, ovverosia quella di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato: se essa si verifica, il Fondo risarcisce esclusivamente le lesioni personali e non anche i danni materiali, a meno che i danni alla persona non siano gravi, nel qual caso il risarcimento comprende anche danni alle cose a condizione che questi superino il valori di 500 euro e solo per la parte eccedente tale importo.

Sinistri verificatisi all'estero

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada opera, in alcuni casi, anche per sinistri verificatisi sul territorio di un altro Stato membro. In particolare, ci si riferisce alle ipotesi in cui l'incidente sia stato cagionato da un veicolo immatricolato all'estero e assicurato presso un'impresa che ha sede legale in Italia, che opera nell'altro Stato membro in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

La liquidazione dei danni

[Torna su]
Ai sensi dell'articolo 286 del codice delle assicurazioni private, la liquidazione dei danni cagionati in conseguenza del verificarsi delle ipotesi sopra indicate è effettuata, in concreto, dalle imprese designate dall'Ivass con provvedimento valido per un triennio. Attualmente, il provvedimento di riferimento è il numero 32 del 19 maggio 2015, in vigore dal 1° luglio 2015. In ogni caso, l'impresa provvede a liquidare anche i danni derivanti da sinistri che si sono verificati oltre la scadenza del periodo che le è stato assegnato e sino a che non venga designata una nuova impresa.Si precisa che le imprese designate devono comunque sottostare alle direttive fornite dalla CONSAP per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni e che le somme che queste abbiano anticipato sono rimborsate dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni stipulate tra le parti e approvate dal Ministero dello sviluppo economico. 

L'azione di risarcimento

[Torna su]
L'azione per il risarcimento dei danni nelle ipotesi in cui opera il Fondo di garanzia per le vittime della strada può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone una copia anche alla CONSAP.Legittimato passivo, verso il quale esercitare l'azione di risarcimento del danno, è l'impresa designata, mentre alla CONSAP è data la possibilità di intervenire nel giudizio. Il responsabile del danno, invece, dovrà essere citato nell'eventuale giudizio quale litisconsorte necessario solo quando il mezzo che ha cagionato il sinistro risulti privo di copertura assicurativa, quando il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lett. bbb) codice delle assicurazioni e quando il sinistro occorso sia stato cagionato da veicolo con targa non più corrispondente al mezzo. Sarà invece necessario convenire in giudizio il Commissario liquidatore se il giudizio è promosso nelle ipotesi in cui il veicolo o il natante, che ha cagionato il sinistro, risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica che si trovi in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta.

Pluralità di danneggiati

[Torna su]
Può accadere che uno stesso sinistro danneggi più persone.
In tal caso, se il risarcimento dovuto supera le somme assicurate, in forza di quanto previsto dall'articolo 291 del codice delle assicurazioni, i diritti dei danneggiati sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità.
Tuttavia se l'impresa designata, nonostante le ricerche effettuate con la normale diligenza, ignori che vi siano altri danneggiati e, decorsi trenta giorni dal sinistro, abbia pagato al danneggiato noto una somma superiore alla quota che gli sarebbe altrimenti spettata, la stessa risponde verso gli altri danneggiati nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. Se poi, in conseguenza di ciò, il credito degli altri danneggiati rimane insoddisfatto, questi hanno diritto di ripetere quanto sarebbe loro spettato dal danneggiato che è stato risarcito.
Il codice delle assicurazioni, con riferimento alle ipotesi di pluralità di danneggiati, precisa inoltre che 
"nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario" e che "l'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati". 

Aggiornamento guida: agosto 2022