Guida senza patente

Quali fattispecie di guida senza patente sono state depenalizzate, e a quanto ammonta la sanzione, e quali invece sono ancora reato. Guida al reato di guida senza patente
 
di Valeria Zeppilli - La guida senza patente è stata considerata per lungo tempo dal nostro ordinamento un reato contravvenzionale, punito dall'articolo 116 del codice della strada. 

Oggi, a seguito della più recente opera di depenalizzazione attuata con il decreto legislativo numero 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, il porsi alla guida senza aver conseguito il documento richiesto a tal fine dalla legge non è più un comportamento penalmente rilevante.  

 

Il reato di guida senza patente

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In realtà, la storia della guida senza patente si è presentata nel corso degli anni in maniera decisamente articolata.

Già il codice della strada del 1959, all'articolo 80, considerava tale comportamento reato e un simile orientamento è stato confermato anche dal codice della strada del 1992 che ne ha ribadito la natura di autonoma fattispecie penale contravvenzionale al comma 15 dell'articolo 116.

Tuttavia, tale norma fu ben presto depenalizzata dal decreto legislativo numero 507/1999, poi modificata dall'allegato 1 al decreto ministeriale 29 dicembre 2006 e infine nuovamente riportata nell'area del penalmente rilevante dal decreto legge numero 117/2007 (convertito con modificazioni nella legge numero 160/2007).

Il decreto legislativo numero 8/2016, infine, ha previsto una nuova depenalizzazione del reato di guida senza patente. 

Guida senza patente: confini della depenalizzazione

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In realtà, a seguito dell'intervento del 2016 non vi è stata una completa depenalizzazione della fattispecie in commento, con la conseguenza che ancora oggi alcune ipotesi di guida senza patente sono considerate illeciti penali.

La distinzione tra le prime e le seconde è stata chiarita in maniera tale da non lasciare spazio ad alcun dubbio interpretativo dalla circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 emanata dal Ministero dell'interno il 5 febbraio 2016. 

Guida senza patente depenalizzata

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In particolare, non sono più considerate ipotesi idonee ad integrare reato la guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all'interessato, la guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti e la guida con patente di categoria diversa da quella prescritta, eccezion fatta per il caso particolare contemplato dall'articolo 116, comma 15-bis, del codice della strada.

Ma non solo. La depenalizzazione ha coinvolto anche la guida di una macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa da quella richiesta, la guida di veicoli da parte di titolare di una patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia e la guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona che risiede in Italia da oltre un anno. 

A quanto ammonta la sanzione?

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Per le ipotesi che sono state ricomprese nella recente depenalizzazione, la sanzione conseguente alla guida senza patente è quindi quella amministrativa pecuniaria.

Il trasgressore, pertanto, può essere chiamato a corrispondere un importo variabile da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale e con possibilità di riduzione ulteriore al 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione.

Si applica la procedura prevista dal codice della strada agli articoli 194 e seguenti e, in via residuale, quella di cui alla legge numero 689 del 1981.

Guida senza patente non depenalizzata

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Le ipotesi di guida senza patente che ancora oggi sono considerate illeciti penali sono invece due.

Si tratta, innanzitutto, della guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio, per la quale è previsto l'arresto sino a un anno dallo stesso codice della strada.

Si tratta, poi, della guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione, punita con l'arresto da 6 mesi a 3 anni dall'articolo 73 del decreto legislativo numero 159/2011. 

Giurisprudenza sulla guida senza patente

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Ecco come si è pronunciata la Cassazione in alcune interessanti sentenze in materia di guida senza patente: 

Cassazione n. 36648/2019

Non integra gli estremi del reato contemplato dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, la condotta di chi sia sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, il quale conduca, in mancanza di patente di guida, o dopo che questa gli sia stata negata, sospesa, ovvero revocata, un “ciclomotore�, non potendo siffatto mezzo essere ricondotto alla categoria dei “motoveicoli� richiamata da tale norma.  

Cassazione n. 18413/2018

La contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, cod. strada, è stata trasformata in illecito amministrativo ad opera dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15.01.2016, n. 8, entrato in vigore il 6.02.2016. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. E preme considerare che, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, la
richiamata disposizione, che sancisce la depenalizzazione della fattispecie, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella.

Cassazione sentenza n. 45769/2016

In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso. 

Cassazione sentenza n. 48779/2016

In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto. 

Cassazione sentenza n. 6403/2016

Per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative). Ove esiste un'abilitazione, la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non è equiparabile ad una guida senza patente. 

 

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