Il danno al veicolo
- Riparazione cd. antieconomica
- Il preventivo di spesa
- Abolizione dell'obbligo di trasmissione della fattura
- Il fermo tecnico
- Debito di valore e interessi
- Risarcimento al non proprietario
- Giurisprudenza
A seguito di un sinistro stradale possono verificarsi non soltanto delle lesioni personali in capo ai soggetti che viaggiavano a bordo dei veicoli coinvolti, ma anche dei danni a questi ultimi.
In tal caso, la liquidazione è tendenzialmente meno controversa rispetto a quanto avviene in caso di lesioni, ma ciò non vuol dire che con riferimento ad essa non sorgano conflitti.
Generalmente, la valutazione del risarcimento che le Compagnie sono chiamate a corrispondere in caso di sinistro è fatta considerando le spese che si rendono necessarie per la riparazione del mezzo, ma non sempre è così.
Riparazione c.d. antieconomica
Il preventivo di spesa
Generalmente, per valutare l'effettivo ammontare dei danni subiti da un veicolo a seguito di un sinistro stradale, il danneggiato si reca presso una carrozzeria di fiducia e chiede a questa di redigere un preventivo da trasmettere alla Compagnia di assicurazione. Quest'ultima ne valuta quindi la congruità avvalendosi della prestazione professionale di un proprio perito incaricato.
Se però le parti non trovano un accordo circa l'effettiva entità dei danni riportati dal veicolo a seguito di un sinistro stradale, bisogna stare attenti: può accadere che il semplice preventivo non sia ritenuto sufficiente dal giudice a provarne l'ammontare.
In giurisprudenza, infatti, sono sorti dei contrasti accesi (e ad oggi non completamente sanati) in merito alla sufficienza della prova nel caso in cui in giudizio vengano prodotti dei semplici preventivi di riparazione e non delle fatture di riparazione.
Da un lato, più in particolare, si sono schierati coloro che ritengono che anche i preventivi possono valere come elementi di prova capaci di formare il convincimento del giudice. Dall'altro lato, invece, si sono schierati coloro che ritengono che la produzione in giudizio del solo preventivo di spesa, compilato da una officina, non rilevi sul piano probatorio, neppure se confermato in sede testimoniale da colui che lo ha redatto e che esso possa essere valutato ex art. 2729 c.c. solo se unito ad altri elementi di prova.
Abolizione dell'obbligo di trasmissione della fattura
Il fermo tecnico
Nel caso in cui un sinistro abbia cagionato danni a un veicolo, peraltro, il proprietario potrebbe non avere diritto solo al risarcimento delle spese necessarie per la riparazione del mezzo (o alla diversa somma spettantegli in caso di riparazione antieconomica): se, infatti, il veicolo è rimasto per lungo tempo fermo in officina per essere sottoposto alle dovute riparazioni, egli potrebbe aver diritto anche al danno da cd. fermo tecnico, ovverosia quello connesso all'indisponibilità del mezzo.
Tale danno, tuttavia, è subordinato alla prova del fatto che il proprietario del veicolo incidentato aveva la necessità di servirsi dello stesso e che, per sopperirvi, abbia dovuto fare ricorso a dei mezzi sostitutivi o, comunque, si sia privato dell'utilità economica che gli derivava dalla disponibilità del veicolo.
Ad onor del vero, occorre precisare che una simile conclusione è figlia di un orientamento giurisprudenziale recente (cfr., ad esempio, Cass. n. 2062/2015), che ha superato una precedente posizione in forza della quale il danno da fermo tecnico esulerebbe dalla prova specifica.
Debito di valore e interessi
Infine, a comporre la complessiva somma alla quale ha diritto la vittima di un sinistro stradale per i danni riportati dal proprio mezzo vi sono anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nel caso in cui tra il giorno dell'incidente e quello del risarcimento sia trascorso un apprezzabile lasso temporale.
Deve infatti ritenersi che il risarcimento dovuto dall'assicuratore sia un debito di valore (riconducibile a un'obbligazione in natura) e non un debito di valuta (riconducibile a un'obbligazione in denaro).
Risarcimento al non proprietario
In alcuni casi accade che il detentore del veicolo incidentato non sia l'effettivo proprietario dello stesso ma che, tuttavia, supporti le spese di riparazione.
In simili casi, per ottenere il risarcimento egli è legittimato a proporre un'autonoma richiesta alla Compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento, dando tuttavia la prova di aver effettivamente adempiuto al pagamento dei costi necessari per far fronte ai danni subiti dal veicolo a seguito del sinistro e che, quindi, la riparazione abbia inciso in maniera diretta, inequivoca ed esclusiva sul suo patrimonio.
Giurisprudenza
Ecco alcune sentenze rilevanti in materia di danno al veicolo riportato a seguito di sinistro stradale.
"La domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato a seguito di un sinistro stradale, non deve essere proposta necessariamente dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sul bene mobile. La legittimazione, infatti, è anche di chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo" (Cass. n. 3082/2015).
"Il danno da "fermo tecnico" di un veicolo incidentato necessita di una prova che non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma che deve dimostrare la spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. n. 20620/2015).
"La spesa sostenuta per la rimozione e la riparazione di un veicolo danneggiato a seguito di un sinistro stradale costituisce un debito di valore. Di conseguenza è necessario provvedere ad adeguare tale importo, attraverso la rivalutazione delle somme pagate dalla vittima, con decorrenza non dalla data del sinistro, ma da quella in cui il danneggiato ha sostenuto la relativa spesa e sino alla data della decisione" (Cass. n. 2211/2012).