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Risarcimento danni da incidente stradale: danno patrimoniale e non patrimoniale
A seguito di un incidente è possibile subire sia danni a cose che lesioni a beni non suscettibili di valutazione economica. Ecco quali sono le categorie di riferimento
Danno patrimoniale | Danno non patrimoniale | La personalizzazione del danno sofferto | Il danno biologico nell'infortunistica stradale | Giurisprudenza
Le tipologie di danno riconosciute e risarcite, nel nostro ordinamento, sono due: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
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Danno patrimoniale
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Il danno patrimoniale è rappresentato dalla lesione al patrimonio del danneggiato e, in quanto tale, è valutabile nella sua entità senza troppe difficoltà.
Quando si parla di danno patrimoniale si fa generalmente riferimento a due concetti: quello di danno emergente e quello di lucro cessante.
Il danno emergente è quello che lede direttamente il patrimonio del danneggiato. Si pensi ad esempio, in caso di sinistri stradali, alla rottura dello specchietto dell'auto: è danno emergente quello che il danneggiato subisce sostenendo la spesa necessaria per la riparazione del bene.
Il lucro cessante, invece, è rappresentato dai minori guadagni che conseguano al danneggiato dall'illecito. Sempre facendo riferimento ai sinistri stradali, si pensi ai mancati guadagni di un libero professionista che non possa lavorare per diverso tempo a causa delle lesioni riportate in conseguenza dell'incidente.
Danno non patrimoniale
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Il danno non patrimoniale, invece, va identificato con una lesione di un bene non suscettibile di valutazione economica, come la salute, l'onore e così via.
Esso oggi rappresenta una categoria unitaria e indivisibile, che racchiude in sé tre specifiche voci di danno un tempo dotate di rilevanza autonoma: il danno biologico (ovverosia la lesione della integrità psico fisica), il danno morale (inteso quale sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un reato nelle ipotesi previste dalla legge) e il danno esistenziale (ovverosia il pregiudizio conseguente all'alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso capace di incidere sulla vita di relazione di quest'ultimo).
L'affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale non potrebbe essere suddiviso in sottocategorie, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione numero 26972/2008, ha avuto un forte impatto sulla giurisprudenza successiva ed ha concorso a delineare un quadro che, nei fatti, si è dimostrato estremamente complesso.
Tanto che il carattere perentorio della predetta pronuncia è stato stemperato da successive sentenze, alcune delle quali hanno addirittura riconosciuto la risarcibilità autonoma del danno morale ponendo l'accento sulla circostanza che il giudice dovrebbe accertare l'effettività del pregiudizio lamentato, senza soffermarsi solo sul nomen juris.
La personalizzazione del danno sofferto
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In ogni caso, nonostante qualche deviazione, è ormai consolidata l'interpretazione unitaria del danno non patrimoniale.
Tale interpretazione, tuttavia, rende fondamentale adottare degli strumenti che consentano di tenere adeguatamente conto di tutti le conseguenze pregiudizievoli che siano effettivamente derivate al danneggiato.
A tal fine, l'espediente al quale si suole fare ricorso è quello della personalizzazione del danno biologico secondo una determinata percentuale, calcolata tenendo conto delle pregresse abitudini di vita del soggetto leso, degli eventuali periodi di ospedalizzazione e di terapia e dell'effettiva importanza e consistenza delle lesioni subite.
Il danno biologico nell'infortunistica stradale
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Nella circolazione stradale il danno non patrimoniale che si verifica con maggior frequenza è costituito dal danno biologico, ovverosia (come visto) quello all'integrità psico-fisica.
La sua valutazione, fatta mediante accertamento medico, tiene in considerazione sia l'invalidità temporanea, ovverosia quella che riguarda il periodo intercorrente tra il sinistro e la guarigione (con o senza postumi), sia l'invalidità permanente, ovverosia quella inerente le conseguenze dannose che il danneggiato non può eliminare neppure continuando a curarsi.
L'ammontare del risarcimento è calcolato in genere utilizzando delle apposite tabelle che stabiliscono una somma di denaro per ogni giorno di invalidità temporanea e per ogni punto percentuale di invalidità permanente.
A tale ultimo proposito, si segnala che la valutazione è differente a seconda che le lesioni siano cd. micropermanenti o macropermanenti. La linea di confine è quella dei 9 punti percentuali: se tale soglia è superata si rientra nella seconda categoria, in caso contrario le lesioni si considerano di lieve entità.
Giurisprudenza
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Ecco alcune sentenze rilevanti in materia di danno patrimoniale e non patrimoniale.
"La sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici" (Cass. n. 20643/2016)
"L'art. 32, comma 3 quater, così come il precedente comma 3 ter, del d.l. n. 1/2012 sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)" (Cass. n. 18773/2016)
"L'applicazione di diverse tabelle, ancorchè comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito" (Cass. n. 12408/2011)
"Il danno non patrimoniale è cosa diversa da quello patrimoniale e, perciò, l'atto della liquidazione non comporta alcun cambiamento della natura del danno, ovvio essendo che la liquidazione traduce comunque il pregiudizio sofferto in un'entità economicamente valutabile" (Cass. n. 12280/2016)
"La sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in danno esistenziale.
Non condivisibile è invece l'assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il c.d. danno esistenziale" (Cass. n 24210/2015).
Aggiornamento: Ottobre 2016