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Il valore probatorio del CID

Guida sull'infortunistica stradale

Il modello di constatazione amichevole di incidente fa piena prova solo nei confronti del conducente non proprietario ma non nei confronti del proprietario e dell'assicuratore

Il modello di constatazione amichevole di incidente, comunemente conosciuto come C.I.D., è un modello che generalmente gli automobilisti utilizzano quando rimangono coinvolti in un incidente a due con un altro veicolo. Esso infatti, se correttamente compilato, permette di descrivere con facilità la dinamica del sinistro e di gestire in maniera corretta le pratiche risarcitorie (vai alla guida: "Il CID").

Il valore probatorio del CID, tuttavia, è da tempo al centro di numerosi contrasti, che sono stati in parte risolti da alcuni interventi chiarificatori della giurisprudenza della Corte di cassazione.

Il libero apprezzamento del giudice

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Sul punto, è particolarmente rilevante la sentenza numero 739/2011, che ha ad esempio chiarito che "la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro ( c.d  CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudiceâ€? (sul punto v. anche Cass. n. 20352/2010).

La prova contraria

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Quello appena espresso, per la verità, non è un orientamento innovativo ma una conferma di quanto già sancito in altre pronunce, tra le quali la sentenza numero 10311 dalle Sezioni Unite, del 5 maggio 2006.

In tale pronuncia, infatti, la Corte ha precisato che "la norma attraverso la quale si realizza questo effetto è quella di cui al terzo comma dell'art. 2733 c.c., secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata dal giudice; questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l'ha fatta; infatti viene esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorzi".

La sentenza delle Sezioni Unite rileva ancor di più per aver aggiunto che "come da costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il modulo CID quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria" e che "tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio".

Piena prova nei confronti del conducente non proprietario

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Nonostante non manchino orientamenti dottrinali di segno contrario, va infine detto che per la giurisprudenza il CID conserva, invece, il suo valore di piena prova nei confronti del conducente che non sia il proprietario del mezzo

Nella sentenza numero 10304/2007, infatti, la Cassazione ha precisato che "il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo (il "responsabile", di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 23 e l'assicuratore per la r.c.a), mentre non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, a norma dell'art. 2054 c.c., comma 3, che prevede solo un'ipotesi di obbligazione solidale e, quindi, di litisconsorzio facoltativo. Ciò comporta che nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo ... le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito ... mentre esse fanno piena prova, a norma degli artt. 2733 - 2735 c.c. nei confronti del conducente confidente".

Aggiornamento: 19 febbraio 2018