Tutela del terzo trasportato
Il nostro ordinamento tutela anche i soggetti che viaggiano a bordo dei veicoli coinvolti in un sinistro in qualità di terzi trasportati, nei confronti dei quali deve ritenersi operante la previsione dell'art. 2054 c.c.
- L'articolo 2054 del codice civile
- Responsabilità conducente e proprietario
- L'articolo 141 del Codice delle assicurazioni
- Risarcimento danni del terzo trasportato
- Azione risarcimento danni
- Pluralità di trasportati
L'articolo 2054 del codice civile
Secondo un orientamento ormai pacifico, se un sinistro stradale coinvolge un veicolo sul quale viaggiavano anche soggetti trasportati e questi ultimi subiscano dei danni in conseguenza dell'incidente, deve ritenersi operante la previsione di cui all'art. 2054 del codice civile. Tale norma, infatti, enuncia una regola di carattere generale applicabile con riferimento a tutti quei soggetti che siano danneggiati da un sinistro stradale, anche a prescindere dalla considerazione che il trasporto avvenga su base contrattuale o meno.
In altre parole ciò vuol dire che l'articolo 2054 c.c., in ciascuno dei tre commi che lo compongono, enuncia dei principi di carattere generale che possono essere applicati a tutti i soggetti che in conseguenza della circolazione ricevano danni, compresi i trasportati e a prescindere da quale sia il titolo del trasporto.
Ecco il testo della norma:
"Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo".
Responsabilità conducente e proprietario
Per i soggetti diversi dal conducente che viaggiavano a bordo di un veicolo incidentato sarà perciò possibile invocare i primi due commi della disposizione codicistica per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario. A quest'ultimo, si segnala, è data possibilità di liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà oppure che il conducente ha fatto il possibile per evitare il danno.
Tutto ciò vuol dire, insomma, che il trasportato potrà invocare tanto la presunzione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del conducente quanto il terzo comma per far valere la responsabilità solidale del proprietario.
L'articolo 141 del Codice delle assicurazioni
La norma di cui all'articolo 2054 del codice civile deve essere tuttavia letta in combinato disposto con quella di cui all'articolo 141 CdA (codice delle assicurazioni private), che si occupa espressamente e specificamente della tutela del terzo trasportato.
Tale norma, infatti, prevede che, salva l'ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito dall'impresa di assicurazioni su cui questi viaggiava nel momento dell'evento dannoso entro il massimale di polizza imposto per legge, prescindendo così da accertamenti di responsabilità in merito.
Risarcimento danni del terzo trasportato
Per ottenere il risarcimento del danno il terzo trasportato potrà quindi attivare nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava la procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 148 CdA, nei termini previsti dall'articolo 145 CdA, fermi rimanendo i diritti dell'impresa del responsabile civile, che deve essere notiziata della procedura risarcitoria ed alla quale è data facoltà di intervenire nel giudizio per estromettere l'impresa assicuratrice del veicolo sul quale si trovava il soggetto trasportato riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
L'impresa di assicurazione che effettua il pagamento, tuttavia, ha poi il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
In ogni caso, il trasportato conserva il diritto ad essere risarcito dell'eventuale maggior danno subito da parte dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, laddove quest'ultimo risulti coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Azione risarcimento danni
L'applicabilità dell'articolo 145 CdA anche al risarcimento del terzo danneggiato comporta un'importante conseguenza.
L'azione per il risarcimento del danno, infatti, può essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni (trattandosi di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza.
Pluralità di trasportati
Occorre infine fare un'importante precisazione relativa al caso in cui a bordo di un veicolo vi siano più trasportati.
Laddove ricorra una simile ipotesi, infatti, se il risarcimento dovuto dal responsabile supera complessivamente le somme assicurate si applica l'articolo 140 CdA, con la conseguenza che i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione vengono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
Data aggiornamento: dicembre 2020