Indennizzo diretto: la procedura di risarcimento
In questa pagina
- Cosa è l'indennizzo diretto (o risarcimento diretto)
- Quando si applica il risarcimento diretto
- Assicurazione liquidatrice
- Contenuto della richiesta
- Termini per la risposta
- Documentazione incompleta
- Liquidazione del danno
- Azione diretta
- Giurisprudenza sul risarcimento diretto
- Normativa sul risarcimento diretto: l'art. 149 cda
Cosa è l'indennizzo diretto (o risarcimento diretto)
L'indennizzo diretto (rectius: risarcimento diretto) è una procedura liquidativa, introdotta dal DPR 254/2006, che consente a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anzichè a quella della controparte.
La procedura è ammessa in caso di incidenti che coinvolgono non più di due autovetture responsabili e se non vi sono stati danni alla persona superiori 9 punti di invalidità.
Quando si applica il risarcimento diretto
In particolare, la cd. procedura di indennizzo diretto si applica come regola generale ai casi in cui il sinistro ha visto coinvolti due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, a prescindere dal fatto che da esso siano derivati danni ai veicoli, ai conducenti coinvolti o ad entrambi.
Tuttavia, la procedura in commento non è operativa e lascia spazio alla procedura standard di cui all'articolo 148:
- nel caso in cui le lesioni subite dai conducenti siano classificate come "macropermanenti", ovverosia comportino un danno biologico di ammontare superiore a 9 punti percentuali.
- Restano fuori dal campo di applicazione dell'indennizzo diretto, poi, anche:
- i sinistri verificatisi su territorio estero (regolamentati da apposite norme);
- i sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia;
- i sinistri nei quali siano coinvolti più di due veicoli;
- i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero;
- i sinistri in cui non vi è stato urto tra i veicoli;
- i sinistri che vedono coinvolti veicoli speciali, macchine agricole o ciclomotori non muniti della cd. "nuova targa".
Assicurazione liquidatrice
La procedura di risarcimento diretto prevede non solo che la richiesta di risarcimento del danno debba essere inviata dal danneggiato che non si ritenga responsabile alla compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà o alla guida della quale si trovava al momento del sinistro, ma anche che sia proprio quest'ultima a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Contenuto della richiesta
La richiesta di risarcimento, da inviare via raccomandata a/r o p.e.c., deve contenere alcune informazioni fondamentali, pena l'interruzione dei termini che la compagnia ha per darvi riscontro.
Si tratta, nel dettaglio di:
- nome, cognome e codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento),
- età, attività svolta e reddito del danneggiato,
- entità delle lesioni subite,
- certificato medico che dimostri l'avvenuta guarigione,
- circostanze e dinamica dell'incidente,
- luogo, giorni (non meno di cinque non festivi) e ore in cui le cose danneggiate possono essere ispezionate per accertare l'entità del danno,
Inoltre il danneggiato deve fare una dichiarazione con la quale attesta di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o nella quale specifica di quali prestazioni può beneficiare.
Infine, se l'incidente ha portato alla morte della vittima, va allegato il suo stato di famiglia.
Se poi sono intervenute le autorità, è sempre consigliabile darne notizia nella richiesta di risarcimento, così come se sono intervenuti medici o sanitari.
Si consiglia di inviare una copia di tale richiesta, per conoscenza, anche alla compagnia di assicurazione del responsabile.
Vai a: "La lettera per la richiesta di risarcimento danni da incidente stradale"
Termini per la risposta alla richiesta di risarcimento
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, come accennato, la compagnia assicuratrice ha dei termini ben precisi per dare riscontro.
In particolare, in caso di danni alla persona, entro 90 giorni da quando riceve la documentazione necessaria esse deve o formulare un'offerta di risarcimento o comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non provvedervi.
Tale termine è di 60 giorni, invece, nel caso in cui il danneggiato ha subito solo danni a cose.
Si segnala che i predetti termini sono sospesi se il danneggiato non si mette a disposizione per la visita medico-legale o se non mette il proprio veicolo a disposizione per l'ispezione. In altre parole: se non collabora attivamente con l'assicurazione.
Documentazione incompleta
Nel caso in cui la documentazione inviata dal danneggiato risulti incompleta, la compagnia è tenuta a segnalarglielo entro 30 giorni.
Anche in tale ipotesi, ovviamente, i termini a disposizione per l'assicurazione si sospendono e iniziano nuovamente a decorrere quando saranno disponibili tutti i documenti necessari.
Liquidazione del danno
Una volta completata l'istruttoria, la compagnia provvede a formulare l'offerta risarcitoria al danneggiato.
Se questi dichiara di accettarla, il pagamento viene fatto entro 15 giorni dal momento di ricezione della comunicazione. La quietanza liberatoria rilasciata dal danneggiato è valida anche nei confronti del responsabile e della sua impresa di assicurazione.
Se invece il danneggiato comunica di non accettare l'offerta o non fa pervenire alcuna risposta, l'impresa di assicurazione corrisponde entro 15 giorni la somma offerta, che però sarà imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
Azione diretta
Nel caso in cui la compagnia abbia comunicato i motivi che impediscono il risarcimento diretto, nel caso in cui non abbia comunicato alcuna offerta nei termini o, infine, nel caso di mancato accordo, è possibile per il danneggiato proporre l'azione diretta in giudizio (previo tentativo obbligatorio di negoziazione assistita).
Essa deve essere esperita esclusivamente nei confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, tuttavia, ha la facoltà di chiedere di intervenire in giudizio, estromettendo l'altra compagnia e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Giurisprudenza sul risarcimento diretto
Ecco alcune massime interessanti in materia di indennizzo diretto.
Cassazione civile Sezione III sentenza del 07/02/2017 n. 3146
La procedura di indennizzo diretto si applica anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno. Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di "collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili".
Cassazione civile Sezione III sentenza del 19/12/2016 n. 26098
La legge distingue tra sinistri con soli danni a cose (art. 148, comma 1) e sinistri con danni alla persona (art. 148 comma 2), al fine di diversamente disciplinare i tempi ed i modi della procedura stragiudiziale di liquidazione del danno e, di conseguenza, i tempi della mora dell'assicuratore e della proponibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 145, comma 1, dello stesso Cod. ass. (v. Cass., 27/11/2015, n. 24205). Si è quindi posto in rilievo che nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 Cod. ass.) l'azione del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improponibile se non preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all'art. 148 Cod. ass., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148, comma 1 e art. 145 Cod. ass.). E si è osservato come dalla ricezione della richiesta l'assicuratore ha precisi termini, individuati dall'art. 145 Cod. ass., per formulare l'offerta di risarcimento al danneggiato: a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la constatazione amichevole, ovvero 30 giorni in presenza di denuncia di sinistro sottoscritta da ambedue i conducenti; b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone.
Cassazione civile sentenza n. 4754/2016
Non è proponibile l'azione del danneggiato nel sistema del c.d. indennizzo diretto di cui all'articolo 149 Codice delle assicurazioni, ovverosia nei confronti del proprio assicuratore, nel caso in cui la stessa non sia stata preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all'articolo 148, fatta in conformità al dettato normativo.
Cassazione civile sentenza n. 20374/2015
Il danneggiato può agire nei confronti della propria compagnia di assicurazione se gli sono rilasciati il certificato e il contrassegno assicurativo, a prescindere dall'effettivo o tempestivo pagamento del premio. L'azione diretta, infatti, ha come presupposto l'autenticità del contrassegno e non la validitò del rapporto assicurativo.
Cassazione civile sentenza n. 5928/2012
L'azione diretta di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni si origina dalla legge, mentre l'esistenza del contratto assicurativo è solo un presupposto legittimante. Di conseguenza essa è originata dall'illecito e trova la sua giustificazione in esso e la posizione contrattuale del danneggiato verso la propria assicurazione non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale, ma come quella di chi ha subito un illecito civile.
Normativa sul risarcimento diretto: l'art.149 cda
Riportiamo innanzitutto la principale norma di riferimento che è l'art. 149 del codice delle assicurazioni private. Per le altre norme di interesse (artt. da 143 a 150 bis) richiamiamo il testo vigente del codice delle assicurazioni private
Art. 149 del Codice delle assicurazioni private. Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Aggiornamento: Aprile 2017