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L'azione diretta del danneggiato nell'infortunistica stradale

Portata e limiti della possibilità per il danneggiato di proporre azione diretta per il risarcimento direttamente alla Compagnia di assicurazione del danneggiante

Cos'è l'azione diretta del danneggiato

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Il codice delle assicurazioni private, all'articolo 144, dà la possibilità al soggetto che è stato danneggiato in conseguenza di un sinistro cagionato dalla circolazione di un veicolo (o di un natante) per il quale è previsto l'obbligo di assicurazione di rivolgersi, per il risarcimento del danno, direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. In tal caso, si parla di azione diretta del danneggiato.

Litisconsorzio

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Tuttavia, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno non è possibile limitarsi a chiamare la Compagnia di assicurazione del responsabile civile ma, come disposto dallo stesso articolo 144 c.d.a., è necessario chiamare anche il responsabile del danno.
Nella prassi, capita spesso che tale soggetto non si difenda autonomamente, restando contumace e lasciando la tutela dei propri interessi all'assicurazione che lo manleverà da quanto eventualmente dovuto.

Azione diretta: limiti e prescrizione

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L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, in ogni caso, non può essere esercitata oltre i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Dal punto di vista delle "tempistiche", essa soggiace ai medesimi termini di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione promossa verso il responsabile.

Inopponibilità delle eccezioni e diritto di rivalsa

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Inoltre, la Compagnia che viene chiamata in giudizio dal danneggiato di un sinistro stradale non può opporre al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, né le eccezioni che derivano dal contratto di assicurazione, né le clausole nelle quali sia previsto un eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Tuttavia, ciò non pregiudica il diritto dell'impresa di rivalersi verso il responsabile civile nella misura in cui, contrattualmente, avrebbe avuto il diritto di rifiutare la propria prestazione o di ridurla.

Indennizzo diretto e azione diretta

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Va da ultimo precisato che, laddove operi il sistema dell'indennizzo diretto di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni, l'azione diretta può essere rivolta dal danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione.

Come chiarito dall'ordinanza numero 21896/2017 della Corte di cassazione, anche in tal caso il danneggiante è litisconsorte necessario.

La giurisprudenza sull'azione diretta del danneggiato

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Si riporta di seguito quanto statuito da alcune interessanti sentenze della Corte di cassazione in materia di azione diretta del danneggiato nell'infortunistica stradale.

Cassazione n. 21896/2017

"L'azione diretta di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. [...] E' vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti".

Cassazione n. 16541/2012

"La deduzione del limite dell'obbligazione indennitaria, costituito dal massimale pattuito, concerne un fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda nell'importo richiesto dal danneggiato: l'onere della prova del massimale incombe, pertanto, sull'assicuratore e deve essere soddisfatto - ex art. 1888 c.c. -, trattandosi di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale da cui risulta, anche se diverso dalla polizza".

Cassazione n. 23061/2009

"Qualora, in materia di sinistri stradali, intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà, segnati dall'importo del massimale, entro cui esiste coincidenza dei rispettivi interessi delle parti del contratto assicurativo, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante assicurato, che pertanto è il solo soggetto facultato a transigere con effetti che investano l'intero danno".

Aggiornamento: 13 marzo 2018