I sinistri esteri nel codice delle assicurazioni
Ai sinistri che vedono coinvolti veicoli immatricolati all'estero è dedicato uno specifico capo del codice delle assicurazioni
Si precisa sin da subito che coloro ai quali si applicano tali norme, hanno la possibilità di agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Inoltre, la normativa del codice delle assicurazioni sui sinistri esteri si applica a coloro che risiedono in uno Stato membro e hanno diritto al risarcimento dei danni che derivano da sinistri verificatisi in Stati terzi, purché gli uffici nazionali di assicurazione di tali Stati abbiano aderito al sistema della carta verde e i sinistri siano stati cagionati da veicoli che sono assicurati e stazionano stabilimente in uno Stato membro, fatte salve norme degli Stati terzi sulla responsabilità civile e quelle di diritto internazionale privato.
In ogni caso, un mandatario può operare anche per conto di più di una impresa di assicurazione.
Il codice delle assicurazioni precisa che la nomina del mandatario non preclude al danneggiato di rivolgersi direttamente al responsabile del sinistro o all'impresa di assicurazione con la quale il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro è assicurato, per chiedere il risarcimento del danno.
Sia per l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro che per il suo mandatario, poi, esistono dei termini precisi per comunicare agli aventi diritto o un'offerta motivata di risarcimento o le ragioni per le quali si ritiene di non farla: tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
Per tali soggetti, la norma prevede il diritto di richiedere il risarcimento del danno sia al responsabile del sinistro, sia all'impresa di assicurazione con la quale il veicolo che ha cagionato il sinistro è assicurato, sia al mandatario che quest'ultima abbia designato in Italia.
Peraltro, se l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile non ha designato nessun mandatario nel territorio della Repubblica, il danneggiato può rivolgersi anche all'Organismo di indennizzo italiano, di cui all'articolo 296 del codice delle assicurazioni.
A tale Centro, in particolare, è affidata la tenuta di un registro dal quale poter reperire le targhe di immatricolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia, i numeri e le date di scadenza delle polizze RCA di tali veicoli, le imprese di assicurazione che li coprono e i mandatari per la liquidazione dei sinistri che esse abbiano designato.
Anche a tal fine, il predetto organismo coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri.
Aggiornamento guida: Ottobre 2017
- Peculiarità dei sinistri cd. esteri
- L'ambito di applicazione della disciplina
- Il mandatario
- Danneggiati residenti in Italia
- Il Centro di informazione italiano
Peculiarità dei sinistri cd. esteri
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I sinistri che vedono coinvolti veicoli immatricolati all'estero (cd. sinistri esteri) sono oggetto di una particolare regolamentazione, che trova la sua fonte negli articoli 151 e seguenti del codice delle assicurazioni, contenuti in un capo dedicato.Si precisa sin da subito che coloro ai quali si applicano tali norme, hanno la possibilità di agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
L'ambito di applicazione della disciplina
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L'articolo 151 c.d.a. delimita l'ambito di applicazione della normativa, precisando, innanzitutto, che essa riguarda coloro che hanno diritto al risarcimento dei danni a cose o persone che derivano da sinistri che si sono verificati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che sono stati cagionati da veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.Inoltre, la normativa del codice delle assicurazioni sui sinistri esteri si applica a coloro che risiedono in uno Stato membro e hanno diritto al risarcimento dei danni che derivano da sinistri verificatisi in Stati terzi, purché gli uffici nazionali di assicurazione di tali Stati abbiano aderito al sistema della carta verde e i sinistri siano stati cagionati da veicoli che sono assicurati e stazionano stabilimente in uno Stato membro, fatte salve norme degli Stati terzi sulla responsabilità civile e quelle di diritto internazionale privato.
Il mandatario
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Per il funzionamento del sistema, è necessario che ogni impresa di assicurazione comunichi ai centri di informazione dei diversi Stati membri il nome e l'indirizzo di un proprio mandatario, che deve essere designato in ciascuno Stato e che è incaricato della liquidazione dei sinistri sul territorio.In ogni caso, un mandatario può operare anche per conto di più di una impresa di assicurazione.
Il codice delle assicurazioni precisa che la nomina del mandatario non preclude al danneggiato di rivolgersi direttamente al responsabile del sinistro o all'impresa di assicurazione con la quale il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro è assicurato, per chiedere il risarcimento del danno.
Sia per l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro che per il suo mandatario, poi, esistono dei termini precisi per comunicare agli aventi diritto o un'offerta motivata di risarcimento o le ragioni per le quali si ritiene di non farla: tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
Danneggiati residenti in Italia
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Stabilito in generale tutto quanto sopra visto, il codice delle assicurazioni, all'articolo 153, si occupa specificamente di coloro che risiedono in Italia e che subiscono dei danni derivanti da sinistri stradali cagionati da veicoli che stazionano abitualmente e sono assicurati in un altro Stato mebro e che si sono verificati in uno degli Stati che aderiscono al sistema della carta verde.Per tali soggetti, la norma prevede il diritto di richiedere il risarcimento del danno sia al responsabile del sinistro, sia all'impresa di assicurazione con la quale il veicolo che ha cagionato il sinistro è assicurato, sia al mandatario che quest'ultima abbia designato in Italia.
Peraltro, se l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile non ha designato nessun mandatario nel territorio della Repubblica, il danneggiato può rivolgersi anche all'Organismo di indennizzo italiano, di cui all'articolo 296 del codice delle assicurazioni.
Il Centro di informazione italiano
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Per facilitare i risarcimenti dei danni derivanti dai cd. sinistri esteri, presso la CONSAP è stato istituito un apposito organismo, il Centro di informazione italiano, incaricato dell'assistenza dei danneggiati.A tale Centro, in particolare, è affidata la tenuta di un registro dal quale poter reperire le targhe di immatricolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia, i numeri e le date di scadenza delle polizze RCA di tali veicoli, le imprese di assicurazione che li coprono e i mandatari per la liquidazione dei sinistri che esse abbiano designato.
Anche a tal fine, il predetto organismo coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri.
Informazioni fornite
Nel dettaglio, ai danneggiati dei sinistri esteri è riconosciuto il diritto a richiedere al Centro di informazione italiana, entro sette anni dall'incidente, il nome e l'indirizzo dell'impresa di assicurazione, il numero e la scadenza della polizza e il nome e l'indirizzo del mandatario (solo se chi ha diritto al risarcimento risiede in Italia, il veicolo che ha cagionato il sinistro staziona abitualmente in Italia e l'incidente si è verificato in Italia).Aggiornamento guida: Ottobre 2017