Uci: cos'è e di cosa si occupa
In questa pagina:
- Cos'è l'UCI
- Ambito di intervento
- Le attività svolte dall'UCI
- L'azione diretta contro l'impresa di assicurazione
- Diritto di rivalsa dell'UCI
- Carte verdi e informazioni alle autorità
Cos'è l'UCI
L'UCI - Ufficio Centrale Italiano è l'ufficio che si occupa della gestione dei sinistri stradali che si sono verificati sul territorio italiano, compresi San Marino e la Città del Vaticano, e che sono stati cagionati da veicoli immatricolati in uno Stato estero.
La sua regolamentazione è contenuta nell'articolo 126 del Codice delle assicurazioni, da leggere congiuntamente con il precedente articolo 125 che si occupa dei veicoli e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.
Ambito di intervento
In ogni caso, l'ambito di intervento dell'UCI conosce delle specifiche limitazioni.
Perché l'ufficio possa intervenire, infatti, è necessario che il veicolo estero, al momento dell'incidente, sia munito di una targa valida di uno Stato mebro dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, della Serbia o dell'Andorra.
Laddove invece la targa sia di uno Stato che non appartiene allo SEE compreso tra Albania, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia e Ucraina, è necessario che il veicolo sia munito di carta verde con validità confermata dall'assicuratore estero o dal Bureau del Paese di origine del veicolo. Se, infine, si tratta di altro veicolo extra-comunitario, l'UCI interviene solo se esso è dotato di polizza temporanea di frontiera.
Non è mai previsto l'intervento dell'Ufficio Centrale Italiano per le ipotesi di sinistri cagionati da veicoli con targa italiana.
Le attività svolte dall'UCI
Concretamente, l'UCI è chiamato ad adempiere a una serie di importanti attività, rilevanti nel panorama assicurativo.
Innanzitutto, tale Ufficio è chiamato a gestire e a stipulare l'assicurazione di frontiera in nome e per conto delle imprese aderenti e a provvedere al pagamento degli indennizzi dovuti.
Inoltre, ai fini del risarcimento dei danni che i veicoli a motore o i natanti stranieri abbiano cagionato in Italia, l'UCI assume la qualità di domiciliatario sia dell'assicurato, che del responsabile civile che della loro impresa di assicurazione. Ciò però solo in alcune specifiche ipotesi, ovverosia quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano, quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo o da uno Stato membro diverso dall'Italia, quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
Legittimazione in giudizio
Merita di essere segnalato con particolare attenzione un ulteriore compito dell'UCI, ovverosia quello concernente la sua legittimazione in giudizio.
L'Ufficio, infatti, sta in giudizio in nome e per conto delle imprese aderenti nelle azioni di risarcimento che i veicoli a motore e i natanti registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti. Ciò negli stessi casi, sopra visti, in cui assume la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e dell'impresa di assicurazione oltre che nell'ipotesi in cui l'obbligo di assicurazione dei veicoli muniti di targa di uno stato terzo sia stato accolto mediante contratto di assicurazione di frontiera concernente la responsabilità civile.
L'azione diretta contro l'impresa di assicurazione
Anche nei confronti dell'UCI valgolo le disposizioni del codice delle assicurazioni di cui all'articolo 144 sull'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile.
A tal proposito, tuttavia, occorre tener presente che il termine che deve intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione è aumentato del doppio rispetto a quanto previsto dal codice civile ed è quindi pari a 180 giorni per i giudici dinanzi al tribunale e a 90 giorni per i giudizi dinanzi al giudice di pace. Inoltre anche in caso di abbreviazione dei termini per le ipotesi in cui è richiesta la pronta spedizione (prevista dall'articolo 163-bis, comma 2, c.p.c.), non può comunque scendersi al di sotto dei sessanta giorni.
Diritto di rivalsa dell'UCI
Nel caso in cui, in base agli accordi stipulati con l'UCI, nel risarcimento dei danni cagionati all'estero da veicoli a motore immatricolati in Italia e non coperti da assicurazione siano dovuti intervenire degli uffici nazionali di assicurazione esteri e l'Ufficio Centrale Italiano li abbia poi dovuti rimborsare, quest'ultimo ha diritto di rivalsa per le somme sborsate e le spese nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo che ha causato il sinistro.
Carte verdi e informazioni alle autorità
Tra i poteri riconosciuti all'UCI dal codice delle assicurazioni restano infine da menzionare l'abilitazione dell'Ufficio all'emissione delle carte verdi necessarie perché i veicoli a motore immatricolati in Italia possano circolare all'estero e la possibilità per l'Ufficio di chiedere agli organi di polizia competenti le informazioni da questi acquisite sulle modalità dell'incidente, sulla residenza e sul domicilio delle parti e sulla targa o altro segno distintivo, nel caso di sinistri verificatisi in Italia e causati dalla circolazione di veicoli o natanti immatricolati o registrati all'estero.
Aggiornamento guida: Ottobre 2017