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Fondo di garanzia: veicolo non coperto da assicurazione
Quando un veicolo si considera privo di assicurazione e quali danni copre il Fondo di garanzia per le vittime della strada
Mancata copertura assicurativa: danni risarcibili
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Tra le ipotesi che consentono a coloro che sono rimasti vittime di un incidente di ricorrere al Fondo di garanzia per le vittime della strada (vai alla guida: "Fondo di garanzia per le vittime della strada") vi è anche il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o un natante che, nonostante ne abbia l'obbligo, non sia coperto da assicurazione.
Se si verifica tale fattispecie, il Fondo copre sia i danni alla persona che i danni materiali.
Ciò, tenendo conto dei limiti dei massimali che sono indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 del codice delle assicurazioni per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
L'assenza di assicurazione
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Il veicolo si considera privo di copertura assicurativa qualora per esso non sia mai stato stipulato un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o lo stesso, stipulato in passato, non sia stato rinnovato o qualora il danneggiato, pur avendolo stipulato, non abbia mai pagato la prima rata di premio.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, si precisa che se il danneggiante, pur non avendo ancora effettuato il pagamento del premio all'istituto assicuratore, si trovi in possesso del certificato e del contrassegno assicurativo valido per il periodo temporale durante il quale il sinistro è avvenuto, l'istituto che lo ha rilasciato è obbligato a risarcire il danno, salvo rivalsa.
Tra i casi di assenza di copertura assicurativa deve considerarsi, poi, anche la circostanza prevista dall'articolo 1901 del codice civile, ovverosia la sospensione del contratto di assicurazione a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza in caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo.
Può aversi mancata copertura assicurativa, infine, anche in alcune ipotesi eccezionali, come, ad esempio, il caso in cui l'assicurato abbia alienato il proprio veicolo e abbia richiesto che il contratto di RC Auto venga reso operativo nei confronti del nuovo veicolo. In tale ipotesi, il veicolo sostitutivo di quello alienato risulterà sprovvisto della garanzia assicurativa sino alla data di rilascio del nuovo certificato.
Onere della prova
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Nell'ipotesi in cui, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con un veicolo o un natante non coperto da assicurazione, il danneggiato voglia chiedere l'attivazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è suo l'onere di fornire la prova sia della sussistenza del comportamento del responsabile civile, sia del danno, sia del nesso eziologico tra la condotta del conducente del veicolo non assicurato e il danno. Egli deve poi dimostrare l'assenza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante, che potrà emergere anche dal verbale redatto dalle autorità eventualmente intervenute o dall'ammissione dello stesso responsabile.
Aggiornamento guida: Ottobre 2017