Fondo di garanzia: veicolo non identificato
Il ricorso al Fondo di Garanzia per le vittime della strada nel caso di veicolo non identificato
L'operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada
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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, come visto nella guida dedicata (Fondo di garanzia per le vittime della strada), persegue il fine di garantire il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione in determinate ipotesi previste dall'articolo 283 del codice delle assicurazioni.
Mancata identificazione del veicolo
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La prima delle fattispecie che giustificano l'operatività del Fondo è prevista dall'articolo 283, lettera a), del codice delle assicurazioni e riguarda il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o un natante, soggetto all'obbligo di assicurazione, non identificato.
Con riferimento ad essa il legislatore, al fine di evitare frodi assicurative, ha circoscritto l'operatività del Fondo alla sola ipotesi di danni alla persona, tranne nel caso in cui questi consistano in lesioni gravi per il quale è previsto anche il risarcimento dei danni alle cose di importo superiore a 500 euro e solo per la parte eccedente tale ammontare.
Risarcimento del danno
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Il codice delle assicurazioni prevede, poi, che nelle ipotesi di sinistro cagionato da un veicolo o un natante non identificato, il danno è risarcito, per ogni danneggiato e per ogni sinistro, nei limiti di garanzia previsti con riferimento alle autovetture ad uso privato nel regolamento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
Per la determinazione della percentuale di inabilità permanente, della qualifica di convivente a carico e della percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico, invece, occorre far riferimento al Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Onere della prova
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Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi della fattispecie in analisi, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Tuttavia non è imposto al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto l'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio" (Cass. n. 9939/2012).
Ciò in quanto "l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (Cass. n. 3019/2016).
Aggiornamento guida: Ottobre 2017