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Fondo di garanzia: veicolo posto in circolazione prohibente domino
Nel caso di sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario il danneggiato può rivolgersi al Fondo
Circolazione contro la volontà del proprietario
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La circolazione di un veicolo contro la volontà del proprietario è un'ipotesi che il codice delle assicurazioni contempla espressamente all'articolo 122.
Se, infatti, un mezzo circola prohibente domino l'assicurazione non produce alcun effetto a partire dal giorno successivo a quello in cui il proprietario ha denunciato tale circostanza all'autorità di pubblica sicurezza. Gli stessi effetti si producono se la circolazione avviene contro la volontà dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
E' in ogni caso necessaria la prova non solo di aver negato il proprio consenso alla circolazione del veicolo ma anche di aver adottato un concreto e idoneo comportamento specificatamente diretto a negare o impedire l'illecita o abusiva utilizzazione del veicolo.
Il verificarsi di una simile ipotesi dà al proprietario il diritto di essere rimborsato delle rate di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Ciò in deroga a quanto disposto dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 1896 del codice civile.
Operatività del fondo di garanzia
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In ogni caso, nell'ipotesi in cui il veicolo circolante contro la volontà del proprietario (o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria) cagioni un sinistro, il danneggiato non resta senza tutela ma può rivolgersi, per il risarcimento, al Fondo di garanzia per le vittime della strada che, a determinate condizioni, provvederà a ristorarlo del pregiudizio subito.
Chi può rivolgersi al Fondo
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La circolazione prohibente domino, tuttavia, non comporta il risarcimento di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro eventualmente cagionato.
Il Fondo, infatti, garantisce il risarcimento solo ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà o che sono inconsapevoli della circolazione illegale.
Su tali presupposti, la copertura si estende sia ai danni alla persona che ai danni alle cose.
Limiti al risarcimento per la circolazione prohibente domino
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In ogni caso il risarcimento del danno cagionato da un veicolo circolante contro la volontà del proprietario (o degli altri soggetti sopra indicati) non è illimitato ma va contenuto entro i massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 del codice delle assicurazioni private per la categoria di veicolo o di natante alla quale appartiene il mezzo che ha cagionato il danno.
Aggiornamento: 31 gennaio 2018