Diritti e doveri del conduttore
La stipula di un contratto di locazione determina l'insorgere in capo al conduttore di specifici obblighi, che non si limitano a quello di corrispondere al proprietario il canone pattuito
- La diligenza del buon padre di famiglia
- Perdita e deterioramento della cosa
- La riconsegna della cosa al locatore
La diligenza del buon padre di famiglia
La principale obbligazione del conduttore, oltre a quella di far pervenire al locatore il corrispettivo nei termini convenuti (si tratta del canone di locazione, anche detto comunemente "affitto", "pigione" o simili), è quella di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. art. 1176 c.c.) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze (con il divieto, pertanto, di mutare la destinazione pattuita o quella insita nella natura della res medesima).
Perdita e deterioramento della cosa
Il conduttore, anche in ragione di ciò, risponde nei confronti del conduttore della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione, anche se la loro causa è un incendio. Resta ferma la possibilità di dimostrare che la perdita e il deterioramento siano accaduti per causa a lui non imputabile.
Il conduttore risponde anche della perdita e del deterioramento che siano stati cagionati da persone ammesse, anche solo temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
La riconsegna della cosa al locatore
Nel rinviare agli articoli 1592 e 1593 del codice civile, rispettivamente, per le ipotesi di miglioramenti e di addizioni apportati dal conduttore al bene durante la locazione, è interessante approfondire quanto disposto dall'articolo 1590 in merito all'obbligo di restituzione.
In forza di quanto previsto da tale disposizione, il conduttore è tenuto a riconsegnare la cosa al locatore "nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto".
Il codice, poi, introduce la presunzione relativa (ossia da intendersi salvo prova contraria) della ricezione della cosa "in buono stato di manutenzione" da parte del conduttore per l'evenienza che le parti abbiano omesso di redigere la suddetta descrizione.
La legge prevede anche l'eventualità che il bene locato, al momento della presa in consegna da parte del conduttore, presenti vizi "che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito" (art. 1578 c.c.). Se non si tratta di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili, il conduttore potrà chiedere la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno nel caso i vizi siano scoperti in un momento successivo (vizi sopravvenuti: art. 1582 c.c.).
Data: 6 giugno 2021
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