La capacità d'agire
La capacità di agire è l'attitudine di un soggetto ad esercitare diritti e assumere obbligazioni. Si acquista con il compimento dei 18 anni e, salvo i casi in cui la legge ne prevede la perdita, perdura sino alla morte
La capacità d'agire nel codice civile
Della capacità di agire il codice civile si occupa all'articolo 2, prevedendo che "Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa".
Il secondo comma di tale articolo precisa, poi, che restano comunque salve le leggi speciali che subordinano la capacità a prestare il proprio lavoro al compimento di un'età inferiore.
In tale ipotesi "il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".
Incapacità di agire
La capacità d'agire, per regola generale, perdura sino alla morte del titolare, ma ci sono dei casi in cui i maggiorenni la perdono, totalmente o parzialmente, mentre sono ancora in vita.
Si parla, in tal caso, di incapacità d'agire assoluta totale o parziale (o relativa).
Incapacità di agire totale
In particolare sono totalmente incapaci di agire, oltre ai minorenni, gli interdetti, ai quali è quindi precluso il compimento di qualsivoglia atto giuridico.
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Incapacità di agire parziale
Sono invece parzialmente incapaci di agire l'inabilitato e il minore emancipato.
Tali soggetti possono compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione hanno bisogno dell'assistenza di un curatore.
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Capacità d'agire e capacità giuridica
La capacità d'agire deve essere tenuta distinta dalla capacità giuridica, che si acquista con la nascita e si perde con la morte. Di essa si occupa l'articolo 1 del codice civile.
Si tratta, infatti, non della capacità di esercitare diritti e assumere doveri, ma della capacità di essere titolari di diritti e doveri.Ad esempio, non è necessaria la capacità di agire (e quindi il compimento della maggiore età) per ricevere l'eredità di un soggetto.
In altre parole, la capacità giuridica, secondo quanto stabilito dal codice civile, fa sì che tutti i soggetti, per il solo fatto di essere nati (e quindi di essersi distaccati dal ventre materno) sono idonei a fare parte del mondo giuridico in condizioni di uguaglianza con tutti gli altri.
Alcuni diritti, come quello di succedere a causa di morte e di ricevere per donazione, sono riconosciuti dalla legge anche al concepito, ovverosia a chi è stato procreato ma non è ancora nato. Tali diritti, tuttavia, sono subordinati all'evento della nascita.
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Data: 5 marzo 2020