La capacità giuridica
La capacità giuridica è l'attitudine a essere titolare di diritti e di doveri. Si acquisisce con la nascita e si perde, salvo casi ben determinati, con la morte. Non va confusa con la capacità d'agire che si acquista con la maggiore età
- La definizione di capacità giuridica nel codice civile
- L'idoneità ad essere titolare di diritti
- La nascita
- La capacità giuridica della persona fisica
- La capacità giuridica della persona giuridica
- La differenza con la capacità di agire
La definizione di capacità giuridica nel codice civile
Al primo vagito, il bambino è già considerato capace di essere titolare di rapporti giuridici.
L'idoneità è formalizzata nell'articolo 1 del Codice Civile che subordina i diritti riconosciuti dalla legge a favore del concepito alla nascita stessa con una norma di ordine generale.
Si tratta nei fatti di una concreta attuazione dell'art. 3 della Costituzione in cui si sancisce il principio di uguaglianza dato che la capacità giuridica è riconosciuta a tutte le persone fisiche.
Inoltre, il combinato disposto con l'articolo 2 e 22 integra una copertura costituzionale alla norma contenuta nel Codice Civile (articolo 1, comma 1), nei fatti impedendo al legislatore di modificare il dettato normativo anche per motivi religiosi o politici.
L'idoneità ad essere titolare di diritti
Dalla formulazione stessa della norma discendono alcune caratteristiche applicative della nozione di capacità giuridica.
L'idoneità alla nascita di essere titolare di diritti, potestà, obblighi e doveri riconosciuta ad ogni persona fisica vivente e, in misura differente, agli enti giuridici, è connessa intrinsecamente con la condizione di vivente e, infatti, si perde soltanto al momento della morte (come stabilito dalla legge 1 aprile 1999 n. 91).
Si ha morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo secondo la disciplina contenuta nella legge n. 578/1993; la legge ammette anche i casi di scomparsa (nomina di un curatore per l'amministrazione del patrimonio), assenza (dopo due anni dalla scomparsa) e morte presunta, dichiarabile dal tribunale dopo 10 anni dalla scomparsa.
La nascita
Discriminante è l'evento della nascita, concetto differente dalla vitalità. Nel primo caso, infatti, si fa riferimento alla separazione del feto dal corpo materno e, insieme, l'inizio della respirazione polmonare.
Non è importante il tempo in cui il soggetto resta in vita: avvenuto l'evento nascita, per il codice civile il soggetto è titolare di diritti anche personalissimi. Ne consegue che una morte neonatale lascerebbe comunque spazio a una successione ex lege.
Diversa è la possibilità di sopravvivere, definibile con il termine di vitalità.
Lo statuto giuridico di confine tra il concepito non ancora nato e il concepito nato è ancora argomento di dibattito, soprattutto in considerazione degli interrogativi posti dalla bioetica e dalla ricerca sulla fecondazione artificiale.
Da molto tempo la Cassazione ha riconosciuto (cfr. per tutte Cass. n. 14488/2004) il diritto del nascituro a nascere sano come estensione del diritto alla salute disposto nella Costituzione all'articolo 32 - e come previsto nella legge n. 405/1975; al tempo stesso, però, non si può riconoscere un diritto a non nascere perché altrimenti sarebbe affidata al concepito una capacità giuridica che espressamente l'articolo 1 del Cc fa emergere con la nascita.
Un assunto che, dopo alterne vicende, ritorna nella pronuncia a Sezioni Unite del dicembre 2015 n. 25767 che non riconosce il nascituro come soggetto di diritto.
La capacità giuridica della persona fisica
Il concetto di capacità giuridica si lega con quello di soggetto del diritto.
Quest'ultimo indica coloro a cui le norme sono dirette e che, in quanto potenzialmente titolari di situazioni giuridiche, hanno la facoltà di movimentare tali situazioni attraverso atti giuridici.
La capacità giuridica della persona giuridica
Altro soggetto del diritto titolare di capacità giuridica è la persona giuridica, costituita da una pluralità di persone fisiche e beni unite per il raggiungimento di un obiettivo comune. Tradizionalmente si distinguono tra loro per la qualità della capacità giuridica in persona giuridica pubblica (interessi pubblici) e persona giuridica privata, con finalità privatistiche che ammettono il lucro.
La titolarità di capacità giuridica in questo caso è originata con l'atto costitutivo, che di noma ha forma di atto pubblico, e si estingue al momento del suo scioglimento.
Gli enti di fatto non hanno personalità giuridica ma si ritiene sussista comunque la capacità giuridica, seppur limitata, quando sia evidente la distinzione tra l'ente e le persone che ne fanno parte (come nel caso dei sindacati e dei partiti politici).
La differenza con la capacità di agire
La capacità di agire, definita dall'articolo 2 del Codice Civile, si sostanzia nella titolarità ad avviare azioni per modificare la propria situazione giuridica attraverso atti giuridici: una capacità che si acquista al compimento del 18simo anno di età perché con la maggiore età si ritiene che il titolare di diritti possa validamente disporne.
Sono essenzialmente due le differenze tra capacità giuridica e di agire:
- la rappresentanza, per cui chi ha incapacità giuridica non può essere sostituito da nessuno nel compimento degli atti mentre chi è incapace di agire può avvalersi dell'istituto della rappresentanza e affidarsi a un altro soggetto che agisca in sua vece.
- la cessazione: nel caso della capacità giuridica si pone in sovrapposizione alla morte; per la capacità di agire sono ammesse anche la cessazione per sentenza di interdizione, di inabilitazione, per condanna penale, per fallimento.
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Gli effetti diretti riguardano le incapacitàche possono riguardare aspetti legali o, più in generale, quella di intendere e di volere.
In questo senso la sfera di rilevanza riguarda tutti i settori di atti giuridici e può essere determinata dalla minore età, dall'interdizione legale o dall'inabilitazione come, nel caso di incapacità di agire naturale ex articolo 428 c.c., da cause anche transitorie che rendono annullabili gli atti compiuti.
Esiste inoltre un'incapacità di agire speciale che rende nulli i negozi giuridici stipulati dal soggetto incapace.
Data 6 marzo 2020