La delibazione di sentenze ecclesiastiche
Cos'è e in cosa consiste la delibazione delle sentenze ecclesiastiche nell'ordinamento italiano
La delibazione di sentenze ecclesiastiche
Attraverso il procedimento di delibazione viene attribuita efficacia giuridica nello Stato italiano alla sentenza pronunciata da un tribunale ecclesiastico.
Il giudizio di delibazione
Nonostante la legge 218 del 1995 disciplini il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ancora oggi non si può prescindere dal giudizio di delibazione visto che l'articolo 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato (legge 121 del 1985) prevede espressamente che le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario possano essere rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando un apposito e speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario.
I presupposti processuali
La domanda di delibazione, che può essere presentata da un solo coniuge nei confronti dell'altro oppure congiuntamente e che deve essere sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza di taluni presupposti processuali: in primo luogo, l'esistenza di due conformi decisioni giudiziali (di primo grado e del tribunale di seconda istanza) dichiarative della nullità del matrimonio e il rilascio da parte del Supremo tribunale della Segnatura apostolica del cosiddetto exequatur, cioè del decreto di esecutività attestante la esecutività, secondo il diritto canonico, della sentenza ecclesiastica di nullità.
Il procedimento di delibazione
Dopo il deposito della domanda con la relativa documentazione e una volta ottenuto l'exequatur, il giudizio di deliberazione segue il rito camerale se la domanda è congiunta; se, invece, la domanda è presentata da un solo coniuge, il giudizio viene introdotto con citazione, da notificarsi all'altro coniuge e si segue il rito ordinario. La Corte d'appello compie tutti gli accertamenti del caso e verifica che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell'ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica.
Gli effetti della delibazione
Per produrre i suoi effetti, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico deve essere trascritta nei registri dello stato civile. La delibazione fa venire meno ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione e fa venire meno l'esigenza della domanda di divorzio, laddove esso non sia già intervenuto giudizialmente tra le parti.