Diritti dei consumatori: le nuove norme in vigore da giugno per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza
Le norme sono contenute nel decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 che, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha modificato sensibilmente il capo I del titolo III del Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) dall'art. 45 al 67.
Le nuove disposizioni introducono garanzie più pregnanti per i consumatori, in tutti i contratti conclusi tra questi ultimi e i professionisti dopo il 13 giugno 2014, in particolare nei contratti stipulati online, per telefono e comunque al di fuori dei locali commerciali (come, ad esempio, le vendite a domicilio), ivi compresi i contratti per le forniture di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento anche da parte di prestatori pubblici. Restano esclusi i contratti elencati nell'art. 47 del Codice del Consumo, ovvero, quelli relativi: ai servizi sociali, di assistenza sanitaria, di servizi finanziari, conclusi tramite distributori automatici e, comunque, in cui il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro (ecc.).
Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto, rilevano:
- Informativa precontrattuale
Le norme ampliano il ruolo dell'informazione precontrattuale, quale strumento idoneo a garantire una scelta consapevole, stabilendo che il professionista deve fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sulle caratteristiche principali dei beni o servizi; l'identità del professionista e il suo indirizzo; il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte; le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione e le date di consegna o prestazione del servizio; oltre al richiamo sull'esistenza delle garanzie legali, alla durata del contratto e alle condizioni di risoluzione dello stesso.
- Diritto di ripensamento
L'ampliamento del termine per il diritto di ripensamento che passa dagli attuali 10 a 14 giorni, è una delle novità sostanziali del decreto. Ove correttamente informato su tale diritto, il consumatore potrà infatti, unilateralmente e senza necessità di motivazione, recedere dal contratto; in presenza, invece, di omessa informazione, il termine è esteso a 12 mesi, in luogo degli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e 90 giorni dalla consegna del bene. L'esercizio del diritto di recesso può essere effettuato mediante il nuovo modulo di recesso standard, valido per tutti i Paesi europei, ma, non essendo obbligatorio, il consumatore può presentare "una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto" (art. 54).
- Restituzione del bene e rimborsi
In caso di recesso, il consumatore è tenuto, secondo il nuovo art. 57 Codice del Consumo, a restituire i beni (o a consegnarli al professionista o a un terzo autorizzato a riceverli), entro 14 giorni dalla data in cui ha effettuato la comunicazione del recesso, dovendo sostenere solo i costi diretti della restituzione dei beni, sempre che il professionista l'abbia correttamente informato dei suddetti costi a suo carico. In caso contrario, le spese di restituzione saranno a carico del venditore.
Il consumatore può restituire il bene deteriorato, rispondendo solo della diminuzione del valore dello stesso, salvo che nei casi di omessa informazione da parte del professionista (art. 57 comma 2).
Quest'ultimo, invece, è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso (in luogo dei 30 previsti in precedenza).
- Trasparenza sui prezzi
Viene richiesta, altresì, una maggiore trasparenza sui prezzi, soprattutto in ordine alle vendite online. I professionisti, infatti, dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o del servizio, inclusi gli eventuali addebiti supplementari. Vietata, inoltre, l'applicazione di sovrattasse per acquisti effettuati determinati strumenti di pagamento (carte di credito, bancomat, ecc.) nonché per i servizi di assistenza telefonica messi a disposizione dal venditore al consumatore allo scopo di essere contattato in merito al contratto concluso, per i quali non potranno essere addebitate tariffe superiori rispetto ai normali costi telefonici.
Altre novità previste dal decreto riguardano, inoltre: il consenso su supporto durevole o la firma del consumatore per i contratti conclusi via telefono, pena l'invalidità degli stessi; i tempi più stringenti per la consegna dei beni da parte del professionista (che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto); il divieto dei format precompilati, in particolare per le caselle preselezionate nelle vendite online; la maggiore tutela riguardo ai prodotti e ai contenuti digitali che devono prevedere informazioni più trasparenti, chiarendo eventuali limiti di incompatibilità con dispositivi hardware e software e di riproducibilità.