Il danno esistenziale
In questa pagina:
- Cos'è il danno esistenziale
- I primi riconoscimenti del danno esistenziale
- La giurisprudenza degli anni 80/90
- La tesi a sostegno del danno esistenziale
- Le critiche
- La giurisprudenza sul danno esistenziale
di Valeria Zeppilli
Vedi anche: La raccolta di articoli e sentenze sul danno esistenziale
Cos'è il danno esistenziale
Il danno esistenziale è quel danno che comporta un peggioramento della qualità della vita, riconducibile a un danno non alla salute psico-fisica ma, piuttosto, ai valori dell'esistenza del danneggiato.
Si tratta, in altre parole, della compromissione delle attività che realizzano la personalità dell'individuo, delle sue occasioni felici, della sua vita quotidiana.
I primi riconoscimenti del danno esistenziale
Di danno esistenziale si inizia a sentir parlare in maniera sistematica solo a partire dalla fine del secolo scorso, sulla spinta di alcuni studiosi che si erano fatti portavoce della necessità di riconoscere danni ulteriori rispetto a quelli alla salute e di risarcire anche il peggioramento della qualità della vita non strettamente connesso alla salute dell'individuo.
Il danno alla salute, infatti, è una categoria limitata che non comprende altre voci di danno che invece la coscienza sociale vorrebbe riconosciute e tutelate.
La giurisprudenza degli anni 80/90
Per rimediare al mancato riconoscimento del danno esistenziale, la giurisprudenza degli anni 80/90 del novecento aveva tentato di ricondurre alla salute una serie di danni che, in realtà, con la stessa avevano ben poco a che fare.
Si pensi, ad esempio, al danno da gravidanza indesiderata (Trib. Milano, sentenza 20 ottobre 1997), al danno connesso alla fuoriuscita di diossina e concretizzatosi nella sottoposizione costante e coattiva a controlli medici (Trib. Milano, sentenza 28 dicembre 1995), al danno derivante dall'impossibilità di avere rapporti sessuali con il coniuge (Cass. n. 6607/1986) e così via.
In tal modo, i giudici aggiravano nei fatti l'allora lettura rigida del disposto dell'articolo 2059 del codice civile, in virtù del quale “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
La tesi a sostegno del danno esistenziale
Il riconoscimento del danno esistenziale, in ogni caso, è risultato sin da subito tutt'altro che pacifico tra gli interpreti ma, anzi, ha dato adito a numerosi dibattiti, per certi versi non ancora sopiti.
I sostenitori della sussistenza del danno esistenziale ponevano in risalto, innanzitutto, l'impossibilità di tipizzare i danni risarcibili in ragione dell'impossibilità di ricondurre a un elenco tassativo i diritti tutelati dalle norme costituzionali, intrecciati in maglie troppo larghe.
Esattamente al pari del danno patrimoniale, inoltre, il danno esistenziale per loro doveva ritenersi come una categoria astratta all'interno della quale è possibile ricondurre numerose voci concrete, che con esso vengono quindi unificate.
Il danno esistenziale poi, secondo la tesi favorevole al suo riconoscimento, non poteva essere identificato nel danno morale, che si estrinseca nelle sofferenze e nel dolore derivanti da un fatto illecito e che, in quanto tale, è intangibile. Esso, infatti, può essere percepito concretamente da chiunque, estrinsecandosi, ad esempio, nell'impossibilità di dedicarsi a un determinato hobby o a una determinata attività o di godere di alcuni dei piaceri della vita.
Infine, in relazione al testo dell'articolo 2059 del codice civile, si è sottolineato che tale norma, nel fare riferimento alla legge, intenderebbe riferirsi anche alle norme costituzionali, con la conseguenza che devono ritenersi risarcibili anche se non patrimoniali tutti i danni che ledono valori e beni costituzionalmente garantiti.
Le critiche
Le critiche che venivano mosse al danno esistenziale, invece, avevano ad oggetto esattamente tutto quanto confutato dalle predette argomentazioni.
Si contestava, in sostanza, che nella legge non sia possibile rinvenire una tale categoria di danno con conseguente violazione dell'articolo 2059 c.c.; che le voci riconducibili al danno esistenziale sarebbero indeterminate, disomogenee e impossibili da ricondurre a unità; che tale danno sarebbe estremamente soggettivo.
La giurisprudenza sul danno esistenziale
Nel definitivo riconoscimento del danno esistenziale nel nostro ordinamento, il ruolo di primo piano è stato ricoperto dalla giurisprudenza, che ne ha sancito la risarcibilità con tre rivoluzionarie sentenze del 2003: la numero 8827 e la numero 8828 della Corte di cassazione e la numero 233 della Corte costituzionale.
Le sentenze gemelle del 2003
In particolare, rilevano le due sentenze dei giudici di legittimità, definite sentenze gemelle del 2003, che hanno sostanzialmente affermato la risarcibilità del danno esistenziale, la sua riconducibilità nella categoria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del codice civile, il superamento del limite in forza del quale il danno esistenziale potrebbe essere risarcito esclusivamente in caso di reato e la possibilità di risarcirlo (solo) quando attiene a diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti.
Per molti, però, non veniva risolto il problema principale: quello di capire quando effettivamente un interesse possa dirsi costituzionalmente garantito, dilemma ancora oggi in patre irrisolto.
Le Sezioni Unite del 2008
Nel corso degli anni 2000, la giurisprudenza sul danno esistenziale ha conosciuto una forte accelerazione, sulla spinta delle sentenze gemelle del 2003, che, tendenzialmente, sono state avvalorate dalle pronunce successive, sebbene non siano mancate posizioni giurisprudenziali che in parte si sono discostate dalle loro conclusioni.
Particolarmente interessante è la sentenza numero 26972/2008, con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno tentato di fare il punto sul problema del danno esistenziale.
A rilevare, in particolare, è l'affermazione in base alla quale “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”.
La giurisprudenza più recente
Tra la giurisprudenza più recente, meritano di essere citate le seguenti pronunce che dimostrano come i dibattiti sulla configurabilità in concreto del danno esistenziale siano tutt'altro che sopiti:
“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti” (Cass. n. 10414/2016).
“Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c.” (Cass. n. 336/2016).
“La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno,in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).
Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c.. Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purchè la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purchè il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi” (Cass. n. 9283/2014).
Data: 31 Agosto 2017