Il nuovo procedimento disciplinare per gli avvocati
La disciplina ha previsto, infatti, diverse novità rispetto al vecchio impianto normativo risalente alla legge professionale del 1933, demandando al Consiglio Nazionale Forense sia il compito di delineare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni che di aggiornare il codice stesso, (art. 35, co. 1, lett. d)), in virtù della riconosciuta potestà sanzionatoria e regolamentare che prescrive agli avvocati, nell'esercizio della loro professione, di uniformarsi ai principi e alle norme comportamentali contenuti nel codice, sia nei rapporti con il cliente, che con la controparte e gli altri professionisti.
In attuazione della riforma, il nuovo Codice Deontologico Forense, emanato il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014, ha provveduto alla tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, mentre i successivi regolamenti di attuazione, n. 1 e 2/2014 entrambi pubblicati il 31 marzo 2014, hanno dettato, rispettivamente, le norme in materia di "Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina", nuovi organi competenti a gestire il procedimento disciplinare, e le fasi dello stesso dinanzi ai Cdd.
Il regolamento n. 1/2014, ha fissato la composizione e le modalità elettive dei Cdd, i quali saranno composti da membri eletti, con il rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost.), dai consiglieri dei Consigli dell'ordine distrettuale, tra gli avvocati iscritti all'albo almeno da cinque anni che non abbiano riportato condanne definitive superiori all'avvertimento. I consiglieri restano in carica per un periodo di quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il numero complessivo dei membri del Cdd non può essere superiore ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'ordine distrettuali ed è suddiviso in sezioni composte da titolari e supplenti. I membri appartenenti all'ordine cui è iscritto il professionista, a carico del quale si deve procedere, non possono far fare parte delle sezioni giudicanti.
Gli illeciti disciplinari e le sanzioni
Secondo le direttive della l. n. 247/2012, il codice deontologico forense individua, nel titolo I dedicato ai "Principi generali", specificamente i doveri cui l'avvocato deve uniformarsi nell'esercizio della professione (probità, dignità, competenza, segretezza, riservatezza, decoro, diligenza, ecc.), disponendo che la violazione degli stessi costituisce illecito disciplinare perseguibile (art. 20). Il codice provvede, inoltre, a tipizzare gli illeciti disciplinari e ad indicare espressamente le sanzioni applicabili (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) ed i meccanismi di aumento o diminuzione delle stesse in base alla gravità dei fatti contestati, (art. 22, 1 e 2 comma) secondo il principio nulla poena sine lege, prevedendo altresì che spetta agli organi disciplinari la potestà di applicare le sanzioni adeguate in proporzione alla violazione deontologica commessa (art. 21).Il potere disciplinare
L'art. 50 della nuova legge professionale devolve il potere disciplinare ai Consigli Distrettuali di Disciplina, istituiti presso ciascun Consiglio dell'ordine distrettuale.Il regolamento n. 1/2014, ha fissato la composizione e le modalità elettive dei Cdd, i quali saranno composti da membri eletti, con il rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost.), dai consiglieri dei Consigli dell'ordine distrettuale, tra gli avvocati iscritti all'albo almeno da cinque anni che non abbiano riportato condanne definitive superiori all'avvertimento. I consiglieri restano in carica per un periodo di quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il numero complessivo dei membri del Cdd non può essere superiore ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'ordine distrettuali ed è suddiviso in sezioni composte da titolari e supplenti. I membri appartenenti all'ordine cui è iscritto il professionista, a carico del quale si deve procedere, non possono far fare parte delle sezioni giudicanti.
Le fasi del procedimento
Il regolamento n. 2/2014, in conformità al dettato della nuova legge professionale, disciplina le fasi del procedimento disciplinare che si apre, a seguito della notizia di illecito (tramite esposto o denuncia) pervenuta al Consiglio dell'Ordine, il quale è tenuto a darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le proprie deduzioni entro un termine perentorio, e a trasmettere immediatamente gli atti al Cdd competente.Il procedimento disciplinare consta di tre fasi: la prima, preliminare, in cui viene acquisita la notizia dell'illecito e viene svolta l'istruttoria pre-procedimentale entro sei mesi dall'iscrizione della notizia stessa nell'apposito registro; la seconda, in cui avviene la formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio, ovvero la deliberazione dell'archiviazione; la terza, infine, del dibattimento e della decisione, che può concludersi con il proscioglimento (con formula "non esservi luogo a provvedimento disciplinare") ovvero con un richiamo verbale nel caso di infrazioni lievi o, infine, con l'irrogazione della sanzione.
Il Cdd competente è quello del distretto in cui l'avvocato (o il praticante) è iscritto oppure quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.
È previsto l'obbligo, a carico del consigliere istruttore, di redigere verbali da cui risultino tutte le attività espletate (testimonianze, acquisizione di atti, informazioni, ecc.), nonché il diritto di accesso agli atti per l'incolpato. Viene disciplinato, altresì, uno speciale potere ispettivo del Consiglio Nazionale Forense, il quale può richiedere notizie ai Cdd, nominare ispettori per esaminare gli atti, compresi quelli relativi ai procedimenti archiviati, al fine di vigilare sul corretto svolgimento dei procedimenti e sul regolare funzionamento degli organi disciplinari, potendo anche disporre la decadenza dei componenti.
Una volta ultimata la fase decisoria, copia del provvedimento deve essere notificata, da parte della segreteria del Cdd, sia all'incolpato che al Consiglio dell'Ordine presso cui lo stesso è iscritto, nonché al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'Appello del distretto in cui ha sede il Cdd.
Contro la decisione, è possibile proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica. Soggetti legittimati a ricorrere sono: l'incolpato; il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il procuratore generale presso la corte d'appello.
Ove decorrano i termini per l'impugnazione, la decisione diviene esecutiva e il Consiglio dell'ordine presso il cui albo è iscritto l'incolpato deve provvedere all'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflitte.
Entrata in vigore e regime transitorio
Secondo il regolamento di attuazione n. 2/2014, il nuovo sistema procedurale entrerà in vigore il 1 gennaio 2015, data in cui gli organi disciplinari (i Cdd), la cui elezione è stata disciplinata con il regolamento n. 1/2014, avranno raggiunto la piena operatività.Per quanto concerne la disciplina transitoria, è previsto che i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2014 vengano trasferiti al Cdd, il quale potrà riesaminare i fatti, previo obbligo di comunicazione all'incolpato e convocazione prima della pronuncia della decisione.
Vedi anche: il Codice Deontologico Forense