Il permesso di soggiorno
- Cos'è il permesso di soggiorno
- Chi rilascia il permesso di soggiorno
- I documenti necessari per il permesso di soggiorno
- Costo del permesso di soggiorno
- Durata del permesso di soggiorno
- Rinnovo e conversione del permesso di soggiorno
- Quando si può ottenere il permesso di soggiorno
Cos'è il permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno: la disciplina
La normativa che regolamenta il permesso di soggiorno è rintracciabile nel decreto legislativo numero 286/1998 (come modificato in ultimo dal decreto n. 113/2018 e dal nuovo decreto sicurezza n. 130/2020, convertito in legge n. 173/2020) e nel dpr 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."
Permesso di soggiorno elettronico
A partire dall'11 dicembre 2006 il formato del permesso di soggiorno è elettronico. Oggi, infatti, tale documento è rappresentato da una smart card, dotata di chip, nella quale è riportata una serie di indicazioni volta a garantire la sicurezza e l'effettiva regolarità del soggiorno (generalità, codice fiscale e foto del soggiornante, generalità degli eventuali figli, numero e tipologia del documento, data di emissione e di validità, motivi del soggiorno).
Si precisa che i figli dei richiedenti che non abbiano ancora compiuto quattordici anni vanno inseriti nel titolo di soggiorno dei genitori. Essi, poi, vengono dotati di una smart card che non è altro che un semplice allegato di quella di uno dei genitori, in quanto nella stessa sono sì riportate le foto e le generalità del minore, ma il numero e la scadenza sono quelli del permesso di soggiorno del genitore. I figli minorenni che, tuttavia, abbiano già compiuto i quattordici anni sono invece muniti di permesso di soggiorno individuale.
Chi rilascia il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto all'Ufficio immigrazione della Questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare. In quella sede, l'addetto ottempera all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali dello straniero interessato al permesso, eseguendo i rilievi foto-dattiloscopici.
L'ufficio rilascia al richiedente una copia della richiesta, sulla quale è apposto un timbro con l'indicazione della data e in cui è riportato il giorno in cui si potrà ritirare il permesso di soggiorno definitivo; fino a quel momento, la regolarità della permanenza in Italia è attestata dalla ricevuta della domanda, che va quindi conservata e mostrata alla Questura quando si procederà al ritiro del documento.
La polizia di Stato mette a disposizione un servizio per controllare online lo stato del permesso di soggiorno: si può così sapere quando è pronto e in quale ufficio ritirarlo.
Vedi anche la guida pratica Come richiedere il permesso di soggiorno
I documenti necessari per il permesso di soggiorno
Quando si intende richiedere il permesso di soggiorno è necessario allegare al modulo di richiesta alcuni documenti:
- fotocopia del passaporto o di altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità , con il relativo visto di ingresso se richiesto (da esibire in originale),
- quattro foto in formato tessera identiche tra di loro,
- contrassegno telematico di importo pari a 16,00 euro per la marca;
- attestazione di versamento del contributo necessario;
- certificazione attestante l'attuale dimora (es: certificato residenza o dichiarazione di cessione/ospitalità ).
Per ogni tipo specifico di permesso di soggiorno possono essere chiesti ulteriori e diversi documenti.
La richiesta alle Poste
In alcuni casi, in virtù dell'apposita convenzione stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e il Ministero dell'Interno, la richiesta di permesso di soggiorno può essere validamente presentata anche agli uffici postali abilitati utilizzando il kit a banda gialla reperibile presso gli uffici postali, i patronati e i Comuni abilitati.
Rientrano in tali ipotesi i seguenti casi di permesso di soggiorno:
- affidamento,
- adozione,
- famiglia,
- famiglia minore con minori di 14-18 anni,
- motivi religiosi,
- missione,
- studio per più di tre mesi,
- tirocinio formazione professionale,
- residenza elettiva,
- lavoro autonomo, subordinato e sub-stagionale,
- soggiorno lavoro in casi particolari (ex art. 27 dlgs n. 286/98),
- asilo politico (rinnovo),
- attesa riacquisto cittadinanza e attesa occupazione,
- carta di soggiorno stranieri,
- status apolide (rinnovo).
Ci si può rivolgere alle Poste, inoltre, per il duplicato del permesso, per l'aggiornamento del permesso/della carta di soggiorno per inserimento figli e per la conversione di un permesso di soggiorno di un'altra tipologia in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva.
Costo del permesso di soggiorno
Per ottenere il permesso di soggiorno vanno sostenuti alcuni costi, che sono innanzitutto pari a:
- 16 euro per la marca da bollo;
- 30 euro da consegnare all'ufficio postale al momento della spedizione della raccomandata;
- 30,46 euro se si chiede un permesso di soggiorno elettronico per una durata maggiore di 90 giorni.
I costi cambiano in caso di permesso di soggiorno elettronico.
Permesso di soggiorno: contributo da versare
L'art. 1 del decreto 5 maggio 2017 del Ministero dell'economia, che ha modificato quello del 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno pone a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni i seguenti importi:
"a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del dlgs n. 286/1999 e successive modificazioni e integrazioni".
Esenzioni
La sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n.04487/2016, confermando la sentenza TAR Lazio n. 6095/2016 ha annullato la tassa sul permesso di soggiorno nell'importo minimo di 80 alle 200 euro in base al titolo richiesto. Sono in ogni caso esenti da qualsiasi contributo sia per il rilascio che il rinnovo i permessi di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche, nonché i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, del TU Immigrazione e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Durata del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno ha la medesima validità prevista per il visto di ingresso ma non può comunque essere:
- superiore a tre mesi, se rilasciato per visite, affari e turismo;
- inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, universitari e di alta formazione artistica, musicale o coreutica, fatta salva la verifica annuale di profitto, con la possibilità di prolungarlo di altri dodici mesi una volta compiuto il percorso formativo;
- superiore a nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- superiore a un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
- superiore due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare
- superiore alla necessità specificamente documentate negli altri casi previsti dal Testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione.
Rinnovare permesso di soggiorno
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della dimora in cui lo straniero vive con almeno 60 giorni di anticipo della scadenza, in maniera tale da permettere la verifica delle condizioni necessarie. Fatti salvi i casi previsti dal TU il rinnovo non può avere una durata superiore rispetto a quella del rilascio iniziale. Il rinnovo del permesso di soggiorno non è tuttavia concesso se lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o superiore alla metà del periodo di validità del permesso se si tratta di permesso di soggiorno di durata almeno biennale. Fa eccezione il caso in cui l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi. Il diniego di rinnovo è previsto altresì se sono venuti meno i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, a meno che non siano sopraggiunti nuovi elementi in grado di sanarne l'irregolarità.
Casi particolari
In alcuni casi, gli stranieri sono sottoposti a maggiori tutele rispetto al rifiuto del rinnovo.
Ci si riferisce ai casi degli stranieri che hanno richiesto il ricongiungimento familiare o, che hanno costruito legami familiari in Italia e degli stranieri che possiedono il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, con riferimento ai quali occorre considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno in Italia e le conseguenze che l'espulsione potrebbe avere per l'interessato e per i suoi familiari.
Rinnovo permesso soggiorno, i costi
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza, di concerto con il Ministero dell'Interno del 5 maggio 2017, ha stabilito che il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno in formato elettronico è sottoposto al pagamento dei seguenti contributi:- 40,00 euro: per i permessi di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- 80,00 euro: per i permessi di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- 100,00 euro: per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, per i dirigenti e lavoratori specializzati ( art. 27 comma 1 lettera a, e 27-quinquies comma 1 lettere a e b del dlgs 286/98 (blue card).
Sono invece esentati dal suddetto contributo, tra gli altri:
- i permessi richiesti da minori di anni 18;
- i permessi per cure mediche;
- aggiornamento e/o conversione dei permessi in corso di validità ;
- duplicati.
Conversione del permesso di soggiorno
Quando il permesso di soggiorno che si possiede non basta più a soddisfare le esigenze dello straniero è possibile richiedere la sua conversione.
Come previsto dall'art. 14 del dpr 394/1999:
-il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale permette l'esercizio di lavoro autonomo, previo titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e se sussistono requisiti e condizioni previsti dalla legge e di attività come socio lavoratore di cooperative;
- il permesso per lavoro autonomo consente anche l'esercizio di lavoro subordinato, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto lavorativo è in corso, previa comunicazione, a carico del datore, alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o ingresso al seguito del lavoratore o per integrazione del minore nei confronti dei minori consente l'esercizio del lavoro subordinato e autonomo;
- il permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in quello per residenza elettiva;
- il permesso per motivi di studio o formazione consente l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, nel rispetto del limite annuale di 1.040 ore;
- il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in quello per motivo di lavoro, subordinato e autonomo. La conversione è prevista anche in favore degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione svolgere tirocini formativi in Italia, solo dopo la conclusione di tali percorsi.
Conversione in permesso per motivi di lavoro
Meritano un particolare approfondimento le numerose ipotesi in cui un permesso di soggiorno di varia natura può convertirsi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Secondo l'elencazione introdotta dal nuovo decreto sicurezza 2020, si tratta delle seguenti ipotesi:
- permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale;
- permesso di soggiorno per calamità;
- permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
- permesso di soggiorno per attività sportiva;
- permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico;
- permesso di soggiorno per motivi religiosi;
- permesso di soggiorno per assistenza minori;
- permesso di soggiorno per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie.
Quando si può ottenere il permesso di soggiorno
Soffermiamoci ora sui più diffusi tipi di permesso di soggiorno che vengono richiesti alla luce delle modifiche apportate dal decreto sicurezza 2018 e dal nuovo decreto sicurezza 2020:
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Nell'individuare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del quale si ha bisogno, occorre considerare che quello per motivi di lavoro, può essere rilasciato per svolgere un impiego subordinato e autonomo, ma anche altre attività .
- Il permesso per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo e di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
- nello stesso modo il permesso per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato "previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro."
Permesso di soggiorno per motivi di studio
Il permesso di soggiorno per motivi di studio permette di svolgere anche delle attività lavorative, seppur con particolari limiti. E' infatti possibile lavorare per massimo 20 ore settimanali, seppur cumulabili, entro il tetto massimo di 1.040 ore annuali, per 52 settimane.
Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare consente anche l'esercizio di attività lavorativa, sia in forma autonoma che in forma subordinata.
Vittime di violenza
Con decreto legge numero 93 del 14 agosto 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento una particolare tipologia di permesso di soggiorno: quello per le vittime di violenza, rilasciato per consentire a tali soggetti di liberarsi dai soprusi. La competenza a rilasciare un simile permesso è del questore, previo parere favorevole o su proposta dell'autorità giudiziaria, nei casi in cui siano accertate delle situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero durante delle operazioni di polizia o delle indagini della magistratura per uno dei delitti commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, con conseguente pericolo concreto e attuale per l'incolumità della vittima.
Il questore provvede al rilascio anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano dagli interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza o dai centri antiviolenza.
Secondo quanto previsto dal decreto Salvini n. 113/2018, questo permesso deve riportare la dicitura "casi speciali", dura un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico art. 4 reg. Dpr 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso ovvero in quello per motivi di studio se il titolare è iscritto ad un corso regolare di studi.
Riduzione e mantenimento in schiavitù
Il permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza, con il decreto legislativo numero 24/2014, è stato esteso anche alle vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù e di tratta degli esseri umani.
Permesso per calamità
Novità assoluta del decreto n. 13/2018 è il permesso di soggiorno previsto in favore dello straniero , il cui paese di origine è stato colpito da aventi calamitosi talmente gravi da impedirne il rientro e il soggiorno in condizioni di sicurezza. Esso ha una durata di sei mesi, permette di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Permesso per atti di particolare valore civile
Altra novità del decreto Salvini n. 113/2018 è il permesso di soggiorno per il compimento di particolari atti di valore civile, disciplinato dal nuovo art. 42-bis che TU dlgs 286/1998, che rinvia , all'art. 3, legge n. 13/1958 per definire le azioni premiate con il rilascio del documento.
Questo permesso dura due anni, è rinnovabile e permette la conversione con quello per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di accedere allo studio.
Permesso di soggiorno per motivi umanitari
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è quello rilasciato agli stranieri che soddisfano condizioni relative a gravi motivi umanitari, ovverosia che si trovano in situazioni di particolare pericolo e di vulnerabilità. Esso può essere riconosciuto agli stranieri che non hanno ottenuto la richiesta protezione internazionale.
Vai alla guida Il permesso di soggiorno per motivi umanitari
Revoca del permesso di soggiorno: esclusione
Il decreto Salvini, ha modificato i casi in cui eccezionalmente la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero non vengono eseguite dal questore. Al caso dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, motivi familiari, UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, è stato aggiunto quello per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno annuale riportante la dicitura "protezione speciale".
Il d.l. n. 113/2018 inoltre ha modificato il comma 6 dell'art 5. d.lgs. 286/1998 disponendo che "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti". Per superare i dubbi di legittimità costituzionale posti dalla formulazione di tale comma, il d.l. n. 130/2020 ha aggiunto in coda allo stesso la precisazione che è comunque "fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".
Data: 2 settembre 2021
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