Abuso dei mezzi di correzione

Il reato di cui all'art. 571 c.p. punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte

Soggetti del reato

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Il delitto ex art. 571 del codice penale rappresenta una forma di reato proprio.

Nonostante l'espressione "chiunque" possa trarre in inganno, infatti, soggetto attivo può essere esclusivamente colui che ha un legittimo potere di correzione o di disciplina.

Per quanto riguarda, invece, il soggetto passivo del reato, è interessante segnalare che la Cassazione ha ritenuto che la fattispecie in esame non possa configurarsi laddove la condotta sia posta in essere nei confronti di un figlio maggiorenne (cfr. n. 4444/2011). 

Infatti, un tal genere di responsabilità penale da parte del genitore può ritenersi integrata solo nel caso in cui lo stesso abbia ancora una potestà sul figlio, potestà alla quale quest'ultimo non è in grado di sottrarsi.

Condotta

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Dall'analisi testuale della norma, risulta chiaro che il reato di cui all'articolo 571 del codice penale è subordinato al verificarsi di una condizione obiettiva di punibilità.

La condotta dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è infatti penalmente rilevante solo se da essa derivi, quantomeno, una malattia nel corpo o nella mente della vittima.

L'abitualità

Secondo la giurisprudenza ormai concorde, in ogni caso, il reato in esame non ha natura necessariamente abituale.

Infatti, l'abuso penalmente rilevante può aversi non solo nel caso in cui i comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica della vittima siano ripetuti e mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile, ma anche quando il soggetto attivo ponga in essere un unico atto, ovviamente di notevole rilevanza (cfr. Cass. n. 18289/2010). 

Elemento soggettivo

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Circa l'elemento soggettivo del reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina la dottrina, nel corso degli anni, si è posta su posizioni contrastanti.

In passato la tesi prevalente era nel senso di ritenere necessario il dolo specifico, individuato nella volontà dell'agente di commettere il fatto sanzionato nell'intento di perseguire una finalità educativa.

Oggi, tuttavia, la dottrina maggioritaria ritiene sufficiente il dolo generico, ovverosia la semplice volontà consapevole di realizzare il fatto costitutivo di reato. Secondo tale visione, il fine correttivo non può essere considerato come un fine ulteriore, idoneo a integrare il dolo specifico.

Le sanzioni

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In particolare, coloro che commettono tale reato sono puniti con la reclusione fino a sei mesi, se, dal loro comportamento, alla vittima deriva il pericolo di una malattia, sia nel corpo che psichica.

È evidente che il bene giuridico protetto deve essere individuato sia nell'incolumità psicofisica che nella dignità delle persone. 

Circostanze aggravanti

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Il codice penale prevede una pena aggravata nel caso in cui, dall'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, alla vittima derivi una lesione personale e una pena ancora più aggravata se da esso derivi addirittura la morte.

È chiaro, in ogni caso, che né l'evento lesioni né l'evento morte devono essere voluti dal responsabile. In caso contrario, infatti, egli incorrerebbe in responsabilità per i reati di lesioni o di omicidio.

Rapporti con altri reati

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Il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina rischia di sovrapporsi, secondo una lettura superficiale, a quello di maltrattamenti in famiglia, disciplinato dal successivo articolo 572 c.p.

Non sempre, infatti, per l'interprete può risultare agevole tenere ben distinte le due ipotesi.

Su tale questione, tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tentato più volte di fare chiarezza, riuscendo a fornire un adeguato orientamento.

Emblematica, in tal senso, è la sentenza n. 34460/2007 con la quale i giudici hanno chiarito che alla base del delitto oggetto della presente analisi vi è un uso di mezzi educativi, astrattamente legittimo e consentito, che, tuttavia, diviene abuso, in  quanto eccessivo, arbitrario e intempestivo. 

Il più grave reato di maltrattamenti in famiglia, invece, si verifica quando la persona offesa è sottoposta a episodi continui di violenza e prevaricazione che rendono intollerabili le sue condizioni di vita.  

La Cassazione sull'abuso dei mezzi di correzione

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Di seguito alcune delle massime più interessanti della Cassazione sul reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina: 

Cassazione n. 7969/2020

In ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l'intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi. 

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Cassazione n. 44109/2018

L'abuso dei mezzi di correzione, previsto e punito dall'art. 571 cod. pen., presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi tramutato per eccesso in illecito (abuso); ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno.

Cassazione n. 9954/2016

Ai fini della valutazione della condotta (per abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p.) deve tenersi conto che nel rapporto tra insegnante e bambini affidati alle sue cure assume predominante rilievo il profilo educativo, rispetto al quale il bambino deve essere considerato non destinatario passivo di una semplice azione correttiva ma titolare di diritti, a cominciare da quello alla propria dignità, che implica in ogni caso un'azione volta a realizzare l'armonico sviluppo della sua personalità

Cassazione n. 53425/2014

L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito qualificando ai sensi dell'art. 572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, da una maestra di scuola materna ai bambini a lei affidati).

Cassazione n. 4444/2011

Non si configura il reato di abuso di mezzi di correzione, se il soggetto passivo è il figlio già divenuto maggiorenne ancorché convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all'autorità del genitore.

Cassazione n. 45467/2010

In tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l'intento educativo e correttivo dell'agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p. Ne consegue che l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sè illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell'ambito di diverse fattispecie incriminatrici. (Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la pronuncia di merito, ravvisando il delitto di maltrattamenti nei confronti dei bambini affidati ad un asilo). 

Aggiornamento 3 marzo 2020