Il reato di patrocinio infedele

Il reato di patrocinio infedele è un delitto contro l'amministrazione della giustizia, previsto e punito dall'articolo 380 del codice penale

Cos'è il patrocinio infedele

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L'articolo 380 c.p., nel disciplinare il reato di patrocinio o consulenza infedele, punisce “il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale"

La pena

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La pena stabilita per il reato in commento è quella della reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Tale pena è tuttavia aumentata se il colpevole ha commesso il fatto:

  • colludendo con la parte avversaria;
  • a danno di un imputato.

Inoltre, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l'ergastolo oppure a reclusione superiore a cinque anni, si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a 1.032 euro.

Il bene giuridico tutelato

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La norma incriminatrice si propone di tutelare un bene complesso: l'interesse, di carattere pubblico, al regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, che trarrebbe pregiudizio da comportamenti del patrocinatore contrari ai propri doveri professionali, quali fedeltà, lealtà e correttezza.

Contestualmente, viene in rilievo anche un interesse "particolare", ossia quello processuale della parte/cliente che subisce un nocumento.

Soggetti attivi e passivi del reato

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Il delitto previsto dalla norma rappresenta un reato proprio in quanto il soggetto attivo è "patrocinatore" o "consulente tecnico".

La nozione di patrocinatore ricomprende tutti coloro abilitati a difendere, rappresentare o assistere davanti all'autorità giudiziaria: si tratta di avvocati, praticanti con patrocinio, avvocati dello Stato, ufficiali difensori dinanzi ai tribunali militari.

Per quanto riguarda la persona offesa in senso tecnico da tale reato, questa è stata individuata dalla prevalente giurisprudenza nella pubblica amministrazione nella sua articolazione di amministrazione giudiziaria.

Tuttavia la peculiare struttura normativa della fattispecie definita dall'art. 380 c.p. coniuga il perfezionamento del reato di infedeltà del patrocinatore alla produzione, per fatto commissivo od omissivo, di uno specifico evento costituito da un oggettivo danno cagionato agli interessi patrimoniali o non della parte assistita. Di tal che la norma “configura la fattispecie come reato necessariamente plurioffensivo, all'amministrazione giudiziaria giustapponendo come persona offesa in via diretta dal reato anche la parte processuale difesa dal patrocinatore infedele" (cfr. Cass. n. 45059/2014).

Il rapporto di assistenza

Affinché possa commettersi il reato è necessario che sussista tra il patrocinatore e la parte un rapporto di assistenza, rappresentanza o difesa assunto tramite il conferimento di un incarico (elettivo o ufficioso, indifferentemente retribuito o gratuito) o comunque della nomina del patrocinatore per lo svolgimento di un’attività. La “parte� privata offesa va individuata in base alle norme processuali, non trattandosi di un mero cliente in senso lato.

Elemento oggettivo

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Il reato di patrocinio infedele si concretizza in una condotta, attiva od omissiva, irrispettosa dei doveri professionali che arreca nocumento agli interessi della parte.

L’infedeltà va dedotta dai codici di rito e dalle norme deontologiche dell'ordinamento professionale considerato e la condotta illecita può consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo.

Essenziale, invece, il nocumento recato agli interessi della parte, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, il quale “rappresenta dunque l'evento del reato, che non deve essere inteso soltanto come un vero e proprio danno patrimoniale, ma deve essere posto in relazione anche al mancato conseguimento di benefici di natura morale che la parte avrebbe tratto qualora il patrocinatore si fosse comportato lealmente� (cfr. Cass. n. 25700/2012).

La condotta in pendenza di causa

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La giurisprudenza è divisa per quanto riguarda la condotta illecita in pendenza di procedimento.

Un orientamento minoritario ritiene che non occorre, per la configurabilità del reato, la pendenza di una causa, essendo sufficiente che “l'esercente la professione forense si renda infedele ai doveri connessi alla accettazione dell'incarico di difendere taluno dinnanzi all'autorità giudiziaria indipendentemente dall'attuale svolgimento di un'attività processuale e finanche dalla pendenza della lite, giacche il pregiudizio in danno alla parte può concretarsi nella dolosa astensione della doverosa attività processuale� (cfr. ex multis, Cass. n. 856/2004).

Maggioritaria, invece, la giurisprudenza secondo cui “per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, anche se la condotta non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processualiâ€?  (cfr. Cass. n. 17106/2011).

Elemento soggettivo

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Quanto all'elemento psicologico del delitto di infedele patrocinio, questo può essere individuato nel dolo generico, ossia nella rappresentazione e volizione anche eventuale delle conseguenze dell’evento.

Il professionista viola i propri doveri professionali di diligenza, lealtà e correttezza con consapevole volontà.

Non è necessario il dolo specifico, ossia la specifica volontà dell’agente di recare danno alla posizione della parte assistita, posto che il nocumento agli interessi della parte va ad integrare l’evento del reato medesimo.

Concorso con altri reati

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Il reato di patrocinio infedele può concorrere con la truffa, laddove il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte assistita procuri dolosamente a se stesso un ingiusto profitto.

Inoltre, in base alle modalità attuative, il reato di cui all'art. 380 c.p. può concorrere anche con quello ex art. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale) oppure con il reato di cui all'art. 374 c.p. (frode processuale) o 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

Data: 1° aprile 2021