Il reclamo giurisdizionale

Il reclamo giurisdizionale è un rimedio introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico penitenziario italiano dal d.l. svuota carceri n. 146/2013

Reclamo giurisdizionale: cos'è

[Torna su]

Disciplinato dall'art. 35-bis della l. n. 354/1975 (inserito dall'art. 3, lett. b) del d.l. n. 146/2013), il reclamo giurisdizionale, emanato dal legislatore in seguito alla "messa in mora" dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo (cfr. la nota sentenza Torreggiani), è finalizzato ad offrire maggiori tutele e garanzie alle persone detenute o internate sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali e in particolare della dignità del trattamento penitenziario, rafforzando, altresì, il controllo di legalità sulla gestione dell'esecutività penitenziaria demandata alla magistratura di sorveglianza. 

L'oggetto del reclamo

[Torna su]

Il reclamo giurisdizionale va presentato dai detenuti e dagli internati, direttamente o tramite i propri legali, che lamentino una lesione di un diritto fondamentale, in seguito ad un provvedimento disciplinare o ad una condotta illegittima dell'amministrazione penitenziaria, al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto di pena dove gli interessati si trovano detenuti o internati.

Le ipotesi in cui può essere presentato il reclamo giurisdizionale sono contemplate dal 6° comma dell'art. 69 della l. n. 354/1975 e concernono: "a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti". 

La procedura

[Torna su]

Una volta presentato il reclamo giurisdizionale, la procedura si svolge secondo le disposizioni sul procedimento camerale ex artt. 666 e 678 c.p.p.

Il magistrato di sorveglianza, esaminato il merito del reclamo, salvo che non verta nell'ipotesi di "manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666, comma 2, c.p.p.", fissa la data dell'udienza, facendone dare avviso anche all'amministrazione interessata, la quale ha diritto a comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

Ove accolga la richiesta, il magistrato può disporre l'annullamento del provvedimento disciplinare, se il reclamo concerne le ipotesi di cui alla lett. a), comma 6 dell'art. 69, ovvero, se il reclamo verte sulle ipotesi di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), una volta accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordinare all'amministrazione penitenziaria di porre rimedio entro un determinato termine dallo stesso indicato.

Di fronte alla mancata esecuzione del provvedimento, non più soggetto ad impugnazione, l'interessato (o il difensore munito di procura speciale) possono richiedere il giudizio di ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, il quale, se decide di accogliere la richiesta, può: ordinare l'ottemperanza indicando modalità e tempi di adempimento, tenendo conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione penitenziaria al fine di eseguire il provvedimento, ove compatibile con il soddisfacimento del diritto; dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; nominare, se occorre, un commissario ad acta.

Impugnazioni

[Torna su]

Contro la decisione del magistrato di sorveglianza, la persona detenuta o internata (o il relativo difensore) può proporre reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

Avverso la decisione del tribunale di sorveglianza, invece, è possibile proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge, sempre nel termine di 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito della decisione del tribunale.

Secondo il disposto dell'ottavo e ultimo comma dell'art. 35-bis, infine, il detenuto può ricorrere in Cassazione per violazione di legge anche contro il provvedimento emesso dal magistrato in sede di ottemperanza. 

Data: 25 maggio 2021