Interdizione e inabilitazione
Cosa sono l'interdizione e l'inabilitazione, come sono disciplinati nel codice civile, quando si possono richiedere, chi è legittimato e la decisione dell'autorità giudiziaria
- Cosa sono l'interdizione e l'inabilitazione
- Interdizione e inabilitazione nel codice civile
- Chi può essere interdetto o inabilitato
- I soggetti legittimati alla richiesta
- Il procedimento
- La nomina del tutore
Cosa sono l'interdizione e l'inabilitazione
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La capacità di agire si sostanzia nella capacità di disporre dei propri diritti e, attraverso la manifestazione di volontà, di assumere impegni giuridicamente rilevanti.
Nel caso in cui la capacità d'agire sia esclusa o limitata a causa di alterazioni delle facoltà mentali o di altre menomazioni, intervengono gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Interdizione e inabilitazione nel codice civile
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Disciplinati dal Codice civile agli articoli 414 e seguenti, detti istituti sono stati previsti dal legislatore per proteggere l'incapace contro il pericolo che rechi danno a se stesso.
L'interdizione riguarda il maggiorenne o il minore emancipato (ossia il minore che ha contratto matrimonio e che si considera 'emancipato' di diritto) che versi in una condizione di abituale infermità di mente e che per questo sia incapace di provvedere ai propri interessi e sempre che la misura restrittiva sia necessaria per assicurare allo stesso un'adeguata protezione.
Chi può essere interdetto o inabilitato
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L'inabilitazione può essere richiesta nei confronti del maggiorenne infermo di mente il cui stato non sia tanto grave da ricadere nelle condizioni che giustificherebbero l'interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per l'abituale abuso di sostanze psicotrope o etiliche, espone se stesso o la famiglia a gravi nocumenti economici.
Può essere, infine, inabilitato il sordo e il non vedente dalla nascita se non ha ricevuto un'educazione sufficiente e sempre che risulti del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Legittimati a presentare l'istanza sono il diretto interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore. È necessaria l'assistenza legale. L'istanza può essere avanzata anche dal pubblico ministero.
L'istanza di interdizione o di inabilitazione viene accolta ovvero rigettata con sentenza. Al fine della pronuncia, non si può prescindere dall'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Può essere, infine, inabilitato il sordo e il non vedente dalla nascita se non ha ricevuto un'educazione sufficiente e sempre che risulti del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
I soggetti legittimati alla richiesta
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Il procedimento
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Il giudice, che può interrogare i parenti prossimi, disporre d'ufficio mezzi istruttori ed assumere le necessarie informazioni, può farsi assistere da un consulente tecnico. Laddove l'istanza venga accolta, gli effetti dell'interdizione o dell'inabilitazione decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza.
La nomina del tutore
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Il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato vengono nominati dal giudice scegliendo di norma nell'ambito del nucleo familiare e, in alternativa, tenendo conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.