Il pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, secondo l'art. 357 c.p., è il soggetto che svolge una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa

Chi è il pubblico ufficiale

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L'art. 357 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".  
 
- Vedi anche chi è l'incaricato di pubblico servizio 

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81); "di collaborazione anche saltuaria" (Cass. Pen. n. 166013/84).

La pubblica funzione

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Sebbene in passato lo status di pubblico ufficiale fosse tradizionalmente legato al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), dopo le leggi n. 86/90 e n. 181/92 l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, ampliando (attraverso la novella dell'art. 357 c.p.) anche la nozione di "pubblica funzione".

La qualifica di pubblico ufficiale

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La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai "irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen. n. 172191/85).
Pertanto, "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

Tipologie di pubblici ufficiali

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La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d'ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (ecc.).
La giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale anche nei seguenti soggetti: capotreni delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (Cass. n. 39389/2009); gli impiegati comunali che rilasciano certificati (ad esempio, i dipendenti dell'anagrafe dello stato civile) e i tecnici comunali, mentre i dipendenti che preparano i certificati senza avere potere di firma sono considerati incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.; gli insegnanti delle scuole pubbliche (v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore).
Vai alla guida Oltraggio a pubblico ufficiale

Data: 15 febbraio 2020

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