Responsabilità della scuola
Le fonti normative della responsabilità scolastica sono principalmente l'art. 1218 c.c. per i danni riportati dall'alunno a scuola e l'art. 2048 c.c. per i danni cagionati dagli alunni a soggetti terzi
- Responsabilità contrattuale della scuola
- Onere probatorio nella responsabilità contrattuale
- La causa non imputabile art. 1218 c.c.
- Obbligo di vigilanza sull'alunno e lesioni
- La responsabilità extracontrattuale
- Il danno cagionato dall'incapace
- La responsabilità dei precettori art. 2048 c.c.
- Presupposti della responsabilità dell'insegnante
Responsabilità contrattuale della scuola
L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'insorgenza di un vincolo negoziale che comporta l'obbligo, da parte della scuola, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, anche al fine di impedire che l'alunno si faccia male.
La scuola deve quindi mettere in atto tutti le misure necessarie a impedire che l'allievo procuri danni a se stesso all'interno dell'edificio, ma anche nelle sue immediate pertinenze che la stessa custodisce come il cortile ad esempio in cui gli studenti sono soliti fermarsi.
Onere probatorio nella responsabilità contrattuale
Alla luce di queste considerazioni, se un alunno si fa male a scuola e agisce da solo o per mezzo dei suoi genitori per il risarcimento del danno subito, dal punto di vista probatorio valgono le regole previste dall'art. 1218 c.c.
L'attore quindi (ossia lo studente o i genitori per lui), deve dimostrare che ha riportato il danno mentre era a scuola ed era in corso il rapporto contrattuale quindi tra istituto scolastico e studente, il convenuto dovrà invece dimostrare che l'evento dannoso non può essere attribuito all'insegnante o alla scuola (Cassazione n. 36723/2021).
La causa non imputabile art. 1218 c.c.
In base al riparto dell'onero probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale il convenuto deve quindi dimostrare che il danno riportato dall'alunno non gli può essere imputato.
Imputabilità sulla quale la Cassazione, ha avuto modo di fare un'importante precisazione in una vicenda in cui un alunno, pur esonerato dalla lezione di educazione fisica, è caduto e si è fatto male, mentre l'insegnante, come risultato dall'istruttoria, ometteva di vigilare la classe, perché intenta a fumare con i colleghi fuori dalla palestra (cfr. Cass. n. 21255/2022).
Evidente, secondo la Cassazione, la necessità di attribuire rilevanza alla condotta di detta insegnate, perché al termine della lezione non vengono meno gli obblighi di vigilanza sull'alunno.
Obbligo di vigilanza sull'alunno e lesioni
Per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo di vigilanza, la Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'istituto scolastico, nel caso in cui il minore riporti delle lesioni all'interno dello stesso a causa della condotta colposa del personale della scuola, ricorre anche se l'alunno si è fatto male fuori dall'orario delle lezioni (cfr. Cass. n. 21255/2022).
Il personale della scuola infatti è tenuto ad adottare tutte le cautele preventive ed organizzare la vigilanza degli alunni da quando questi entrano a scuola fino a quando si trovano legittimamente all'interno dei locali della scuola.
La responsabilità extracontrattuale
Alla responsabilità contrattuale scolastica si affianca quella di natura extracontrattuale dell'amministrazione scolastica a causa dei fatti imputabili ai dipendenti, che da un lato, attiene all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni (ex artt. 2047 e 2048 c.c.); dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi di organizzazione, di controllo e custodia (ex artt. 2043 e 2051 c.c.).
In entrambi i casi, la sussistenza della responsabilità civile dell'amministrazione scolastica consegue, ex art. 28 della Costituzione, a quella dei propri dipendenti, tenuti agli obblighi suddetti in relazione ai propri doveri d'ufficio specifici.
Il danno cagionato dall'incapace
L'art. 2047 c.c. appena richiamato prevede che se una persona incapace di intendere e di volere cagiona un danno, il risarcimento non è dovuto dalla stessa, ma dal soggetto che è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, a meno che non riesca a dimostrare di non aver potuto impedire l'evento dannoso.
Il comma 2 prevede però che qualora il soggetto danneggiato non sia riuscito ad ottenere il risarcimento del danno dal soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, il giudice possa comunque, tenendo in considerazione le condizioni economiche delle parti coinvolte, condannare l'autore del danno e quindi il soggetto incapace al pagamento in favore della controparte di una equa indennità.
La norma non richiama esplicitamente i soggetti tenuti a sorvegliare gli incapace, ma la stessa ricomprende senza dubbio anche gli insegnanti.
Dubbia è piuttosto la natura della responsabilità: per culpa in vigilando, oggettiva per fatto altrui o intermedia tra responsabilità oggettiva e aggravata? Una cosa è certa, anche se a causare il danno è un soggetto incapace il legislatore ha voluto accordare, come emerge dalla lettera della norma, una tutela preferenziale al soggetto che il danno lo subisce.
La responsabilità dei precettori art. 2048 c.c.
L'art. 2048 c.c. è invece la regola che viene applicata quando la responsabilità extracontrattuale dell'Istituto scolastico quando l'alunno rechi un danno a un terzo.
Ai sensi del comma 2 di detta norma i precettori e chi insegna un mestiere o un arte è infatti responsabile del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti, nel tempo in cui gli stessi sono sottoposti al loro potere di vigilanza.
Trattasi di una presunzione di responsabilità a carico dei docenti che, come riporta chiaramente la Cassazione opera “per il solo fatto che l'evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui gli allievi o apprendisti sono sottoposti alla loro vigilanza, tale per cui al danneggiato incomberebbe solo l'onere di provare che l'evento dannoso si è verificato in tale contesto temporale ed ai convenuti, per superare detta presunzione, quello invece di dimostrare che l'evento non è dipeso dal fatto illecito degli allievi o apprendisti o, in alternativa, di non avere potuto impedire l'evento” (cfr. Cass. n. 19110/2020).
Previsione quest'ultima tra l'altro contemplata dal comma 3 dell'art. 2428 c.c., ai sensi del quale “Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
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Presupposti della responsabilità dell'insegnante
Attenzione per ritenere l'insegnante responsabile di un danno subito da un alunno per la condotta di un altro alunno, è necessario, come ha sancito la Cassazione n. 14910/2018 riprendendo la precedente Cassazione n. 3081/2015 “che costui gli sia affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, necessarie per circoscrivere lo spettro di responsabilità dell'insegnante in relazione alle cautele richieste nel caso concreto, eventualmente non adottate”.
Data aggiornamento dicembre 2022