Le obbligazioni pecuniarie

Cosa sono e quale è la disciplina normativa delle obbligazioni pecuniarie

Cosa sono le obbligazioni pecuniarie

Le obbligazioni pecuniarie hanno per oggetto una somma di denaro. Il Codice Civile le disciplina all'art. 1277 e seguenti. Una parte della dottrina le definisce obbligazioni "generiche" perché il denaro oggetto della prestazione è considerato un bene generico. Altra parte della dottrina nega questa definizione, poiché il denaro non è una "cosa", ma simbolo di un valore che, a differenza di quanto accadeva in passato per le monete d'oro, non ne rappresenta il suo valore intrinseco.

Obbligazioni di valuta e obbligazioni di valore

Le obbligazioni pecuniarie possono essere di valuta e di valore. Le prime hanno a oggetto il denaro, le seconde un bene. Una tipica obbligazioni di valore è quella risarcitoria. In questo caso infatti il denaro è il mero equivalente monetario del danno cagionato al terzo.

Principio nominalistico 

Previsto e disciplinato dall'art 1277 c.c. stabilisce che le obbligazioni pecuniarie devono eseguirsi in base al loro importo nominale. Questo significa che se si contrae un debito di € 250,00 sono dovuti sempre € 250,00 anche se l'adempimento si esegue a cinque anni di distanza dal momento in cui l'obbligazione è sorta. Come precisato dal legislatore inoltre l'obbligazione deve estinguersi con moneta avente corso legale nello Stato. Nel caso in cui la somma era dovuta in base a una moneta ormai fuori corso, il pagamento deve eseguirsi con moneta legale in corso il cui valore deve essere ragguagliato a quello della moneta originaria. 

Deroghe convenzionali al principio nominalistico

Le parti (debitore e creditore) possono decidere di tutelarsi contro le oscillazioni del denaro, adottando clausole di garanzia agganciate a criteri automatici (clausole oro, merci, valuta estera) o a determinazioni successive dell'ammontare, che tengano conto dell'effettivo costo della vita al tempo dell'adempimento (clausole ISTAT).

Interessi

Gli interessi sono oggetto di una prestazione accessoria e possono svolgere una funzione remuneratoria (interessi compensativi e corrispettivi) e risarcitoria (interessi di mora). L'art 1282 C.C. disciplina gli interessi corrispettivi che sono prodotti di diritto da crediti liquidi ed esigibili, a meno che le parti vogliano escluderli. Gli interessi compensativi servono per ristabilire un equilibrio  economico, come nel caso previsto dall'art 1499 C.C., in cui il venditore è compensato dagli interessi perché privato del godimento della cosa fruttifera consegnata prima di ricevere il pagamento.

Novità giurisprudenziali

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 17989 del 13.09.2016 pongono fine a un contrasto giurisprudenziale stabilendo, in materia di obbligazioni pecuniarie, la competenza territoriale del giudice del luogo del domicilio del creditore, purché esse siano liquide.